Omesso esame del fatto decisivo e doppia conforme: onere del ricorrente in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 6924 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la questione di fatto è stata decisa da entrambi i giudici di merito in modo doppiamente conforme, ossia sulla base della stessa ratio decidendi. In tale evenienza, il ricorrente ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La mancata indicazione delle ragioni di divergenza determina l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.

Il Fatto

La società, succeduta nel credito vantato da una società energetica nei confronti di un Comune per la fornitura di illuminazione pubblica, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune stesso. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo per la mancata prova della titolarità e dell’ammontare del credito. La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione, rigettava l’appello, confermando la revoca del decreto ingiuntivo.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla documentazione comprovante la prova del credito, consistente nell’esito della notifica delle fatture estratto direttamente dalla piattaforma elettronica SDI. La ricorrente sosteneva che tale documento, idoneo a provare il credito azionato, non era stato considerato dai giudici di merito.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, sebbene le due pronunce di merito fossero pervenute al medesimo esito, esse divergevano nella motivazione in diritto relativa alla nullità della cessione. Tuttavia, con riferimento alla questione della insufficiente prova del credito, le due decisioni risultavano tra loro sovrapponibili e, pertanto, doppiamente conformi.

Proprio in ragione della doppia conformità della decisione sul punto dirimente, la Corte ha ritenuto che la società ricorrente avesse l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando la loro diversità. Tale onere non era stato assolto, in quanto il ricorso non conteneva alcuna specifica deduzione in tal senso.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, non essendo possibile sindacare la motivazione di una decisione doppiamente conforme in assenza della dimostrazione della diversità delle rationes decidendi. La ricorrente è stata conseguentemente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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