Il giudice d’appello può fondare la decisione su ragioni connesse ma non esplicitate senza violare il devolutum (Cass. civ. Sez. 3 n. 6922 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice d’appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente enunciate, si dimostrino direttamente connesse con quelle espressamente dedotte. Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere, mentre il vincolo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. non riguarda le argomentazioni giuridiche o fattuali che sorreggono la pronuncia. È inammissibile la censura che, sotto la veste dell’error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c., solleciti una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

Il Fatto

La società Hera Comm S.p.A. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società Safira S.r.l. per il pagamento di una somma relativa alla fornitura di energia elettrica. La società ingiunta aveva proposto opposizione, deducendo l’errore di fatturazione e chiedendo il risarcimento dei danni per l’ingiustificata interruzione del servizio, protrattasi per circa 300 giorni. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione, riducendo il dovuto e riconoscendo il diritto al risarcimento per il periodo successivo alla comunicazione dell’errore da parte del gestore della rete.

Avverso tale decisione aveva proposto appello la società fornitrice, contestando la propria responsabilità, mentre la società appellata resisteva e proponeva appello incidentale per ottenere una liquidazione del danno commisurata alla mancata produzione di energia per l’intero periodo dell’interruzione. La Corte d’Appello aveva accolto il gravame principale, dichiarando che la fornitrice non fosse tenuta ad alcun risarcimento per mancanza di prova del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha disposto la trattazione unitaria dei primi due motivi, attesa la loro connessione, e li ha ritenuti infondati. Quanto alla dedotta ultrapetizione, ha chiarito che il giudice d’appello non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum quando fonda la decisione su ragioni direttamente connesse con quelle espressamente dedotte, purché non introduca nuovi elementi di fatto. La Corte territoriale, concentrandosi sulla questione della quantificazione del danno — oggetto anche dell’appello incidentale — non aveva alterato il thema decidendum, ma si era limitata a privilegiare l’ordine logico delle questioni, ritenendo assorbente la mancanza di prova del pregiudizio.

Il vizio di ultrapetizione, ha precisato la Corte richiamando i precedenti, ricorre soltanto quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, mentre il vincolo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. riguarda il petitum e le eccezioni, non le argomentazioni giuridiche a sostegno della pronuncia.

Quanto al secondo motivo, la censura sulla motivazione apparente è stata ritenuta assorbita dalla reiezione del primo, risultando la motivazione della sentenza impugnata incentrata sull’insufficienza degli elementi documentali offerti dalla parte, che non aveva reiterato le istanze di prova orale.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., pur formalmente prospettata come error in procedendo, tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze della CTU, non consentita in sede di legittimità. La violazione della norma, ha ricordato la Corte, è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non dedotte o dichiari di non tener conto di prove ritualmente acquisite, evenienza non ricorrente nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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