| 

Guida di velocipede e sospensione della patente: niente sanzione accessoria senza abilitazione (Cass. pen. Sez. IV n. 18161 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge agli illeciti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui che si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. Tale principio trova applicazione anche con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, quando il fatto sia stato commesso alla guida di un velocipede, veicolo privo di targa per il quale non è previsto alcun titolo abilitativo. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione illegittima, con eliminazione diretta della sanzione accessoria ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste applicava al ricorrente, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni 40 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Al ricorrente si contestava di aver circolato alla guida di un velocipede in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico accertato in misura superiore al limite consentito. Il giudice applicava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 50, 186, 220 cod. strada e dell’art. 444 cod. proc. pen., nonché un vizio di motivazione, in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Secondo il ricorrente, la sospensione della patente sarebbe stata disposta senza alcuna motivazione e in violazione del principio consolidato che ne esclude l’applicazione a chi circola alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio consolidato nella propria giurisprudenza secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, conseguente per legge agli illeciti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui che si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. A sostegno di tale orientamento sono citate le pronunce Sez. 4, n. 48083 del 2023, Sez. 4, n. 34772 del 2020 e Sez. 4, n. 19413 del 2013.

Nel caso di specie, il veicolo condotto dal ricorrente era un velocipede, ossia una bicicletta a pedalata assistita, privo di targa e per la cui circolazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. La Corte ha pertanto ritenuto che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata illegittimamente applicata.

In ragione di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, provvedendo direttamente a eliminarla in ossequio a quanto previsto dall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *