L’omesso esame di un fatto storico e il sindacato sulla consulenza tecnica nella doppia conforme (Cass. civ. Sez. 1 n. 15191 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola della c.d. doppia conforme, di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis), preclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando la sentenza d’appello confermi integralmente quella di primo grado. In tale ipotesi, il ricorrente ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse siano tra loro diverse; diversamente, la censura è inammissibile. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, ravvisabile solo in caso di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o perplessità della motivazione, non rilevando i vizi di insufficienza o contraddittorietà. La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che deve essere adeguatamente motivata.
Il Fatto
Una società in bonis, quale debitrice principale, e tre soci, quali fideiussori, proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a favore di un istituto di credito. Gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di conto corrente e l’illegittimo addebito di interessi in misura superiore al tasso soglia, richiedendo la restituzione delle somme. Il tribunale rigettava l’opposizione proposta dai fideiussori, dopo aver dichiarato estinto il giudizio in relazione alla società, il cui fallimento aveva rinunciato agli atti. La Corte d’Appello di Bologna, pronunciando sul gravame, respingeva l’impugnazione, ritenendo generiche le censure relative all’an e al quantum del credito e non ammissibile la consulenza tecnica d’ufficio richiesta, avente carattere meramente esplorativo. I fideiussori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omessa motivazione della sentenza di appello. Ha ritenuto la doglianza inammissibile in ragione della regola della c.d. doppia conforme, che esclude il ricorso per vizio di motivazione quando la sentenza impugnata confermi integralmente la decisione di primo grado, essendo fondate sul medesimo iter logico. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due sentenze, onere non assolto nel caso di specie.
La Corte ha poi precisato l’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione, evidenziando che il testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il controllo al minimo costituzionale. La violazione è pertanto denunciabile solo quando la motivazione sia del tutto assente, apparente, ovvero caratterizzata da un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili. Ha quindi escluso la ricorrenza di un vizio di tal fatta nella specie, considerata la chiarezza dell’iter logico seguito dalla corte territoriale nel ritenere generiche le censure degli appellanti.
Con riguardo al secondo e terzo motivo, concernenti la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e l’omesso esame di un fatto storico, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ha ribadito che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento per coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti, e che la relativa decisione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La censura relativa all’omesso esame deve, inoltre, riferirsi ad un preciso accadimento storico, non a mere questioni o argomentazioni, come invece prospettato dai ricorrenti.
Infine, la Corte ha giudicato inammissibile anche il quarto motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Ha precisato che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 può porsi solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre i limiti di legge, non già quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice.
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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