Rinnovo permesso soggiorno e insindacabilità della pericolosità sociale del Questore (TAR Emilia-Romagna n. 411 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Questore è espressione di ampia discrezionalità in funzione di prevenzione e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. La motivazione è adeguata quando dà conto in concreto dei precedenti penali, dell’avviso orale e del mancato inserimento sociale dello straniero. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone di rifiutare il rinnovo quando mancano i requisiti e non sopraggiungono nuovi elementi; il richiamo ai vincoli familiari, pure imposto dall’ultimo periodo della stessa disposizione, non attribuisce un diritto assoluto alla permanenza. Non spetta all’Autorità di pubblica sicurezza compiere indagini prognostiche sui futuri reinserimenti sociali, materia riservata al giudice di sorveglianza e ai servizi sociali.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, impugna il provvedimento con cui la Questura di Ravenna ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ha disposto il contestuale ritiro del permesso e della ricevuta di richiesta di rinnovo. Il diniego si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale, desunta da una condanna del Tribunale di Ravenna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e furto in abitazione, da un procedimento per lesione personale e minaccia con sospensione del processo e messa alla prova, nonché da un avviso orale di pubblica sicurezza.

Il ricorrente deduce di risiedere in Italia con regolarità da circa quattro anni, con ingresso nel 2020 ancora minorenne per ricongiungimento familiare al padre, e di svolgere attività lavorativa continuativa. Dal gennaio 2024 è sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale. Propone motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria, contestando la valutazione di pericolosità desunta in modo automatico dalla condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato. Il giudizio di pericolosità espresso dall’Amministrazione è adeguato e ragionevole, quindi immune dai vizi censurati: lo straniero risulta dedito alla commissione di furti in appartamento, con condanna e con articolata attività di indagine che ha ricondotto al ricorrente, insieme ad altri, una serie di reati e il sequestro di refurtiva.

Il TAR sottolinea che la motivazione del provvedimento non è apparente né standardizzata. Il Questore ha richiamato i precedenti penali, l’avviso orale e il pericolo di reiterazione, quindi ha escluso ogni automatismo tra condanna e diniego. Su questo punto il giudice ribadisce l’insindacabilità nel merito delle determinazioni discrezionali dell’Autorità di pubblica sicurezza, che non possono essere sostituite da valutazioni soggettive della parte o del giudice.

Quanto alla disciplina applicabile, il Collegio chiarisce che si tratta di permesso a tempo determinato per motivi di lavoro e non di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Solo per quest’ultimo l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone di tener conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Per il permesso di lavoro opera invece l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Il giudice richiama la Corte costituzionale n. 202 del 2013, che ha esteso la valutazione ai legami familiari, e riconosce l’applicabilità dell’ultimo periodo della norma, relativo allo straniero che ha esercitato il ricongiungimento familiare.

Tuttavia la presenza dei congiunti e l’attività lavorativa non costituiscono presupposti vincolanti di un diritto assoluto alla permanenza. La tesi del ricorrente di una pericolosità non prevalente rispetto al radicamento familiare e lavorativo resta una opinione soggettiva, priva di elementi oggettivi di maggiore valenza rispetto alla valutazione opposta dell’Amministrazione. La Corte costituzionale n. 148 del 2008 non impone un favor sistematico per le esigenze personali dello straniero rispetto agli interessi pubblici di sicurezza, quando questi siano logicamente valutati e motivati.

Il percorso rieducativo è stato avviato solo nel gennaio 2024. Il TAR esclude che spetti all’Autorità di pubblica sicurezza svolgere complesse indagini prognostiche sui futuri reinserimenti: una cosa è la funzione riabilitativa della pena, altra è la valutazione discrezionale sulla potenziale pericolosità e sulla meritevolezza del titolo di soggiorno. La Questura ha comunque esaminato l’inserimento familiare, rilevando l’ingresso recente e l’attività lavorativa avviata da poco. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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