Ottemperanza al giudicato e spese antistatarie: ammissibilità e interessi (TAR Campania n. 3923 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sorgendo da tale pronuncia un rapporto obbligatorio tra il difensore e l’amministrazione soccombente. Il creditore ha diritto agli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data del passaggio in giudicato del titolo e fino al soddisfo. È invece esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., salvo prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., non fornita. Esperito il termine dilatorio ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non provato l’adempimento, va nominato il commissario ad acta e fissata la penalità di mora.

Il Fatto

I ricorrenti, difensori di sé stessi, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 4586/2023, con la quale il Comune resistente era stato condannato al pagamento, in loro favore e con distrazione, del compenso professionale liquidato a titolo di spese di giudizio. Il Comune non si è costituito in giudizio.

Il titolo è stato notificato all’ente in data 29.07.2023. La parte istante ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, con gli accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo, pronunciato dal medesimo TAR, risulta passato in cosa giudicata e la parte istante ha assolto all’onere probatorio, documentando la notifica in favore dell’amministrazione debitrice.

Da tale notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima della sua scadenza. Il Comune, dal canto suo, non ha provato l’avvenuto adempimento, secondo il riparto dell’onere processuale richiamato dalle Sezioni Unite n. 13533/2001.

Il TAR ha poi affrontato il profilo dell’ammissibilità dell’ottemperanza avverso la condanna alle spese liquidate in favore del difensore antistatario. La pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente, legittimando il primo a proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7389 del 2005.

Sul quantum, la somma dovuta è maggiorata degli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data del passaggio in giudicato fino al soddisfo. È invece negata la rivalutazione monetaria: i compensi professionali costituiscono debiti di valuta, soggetti al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., e il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. non è stato dimostrato.

Il Collegio ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento entro sessanta giorni, nominando per l’inerzia il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di delega. Ha inoltre fissato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata all’interesse legale e decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, con funzione sollecitatoria e non risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1277 c.c.

Tutte le 34 sentenze sull'art. 1277 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *