Dati ISTAT omogenei per calcolo contributo ai piccoli comuni (TAR Marche n. 20 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito del rapporto tra popolazione residente di età inferiore a cinque anni e popolazione complessiva, previsto dall’art. 1, comma 703, lett. b), legge n. 296/2006, va accertato assumendo dati omogenei, riferiti alla stessa data. L’Amministrazione non può calcolare il rapporto combinando dati aggiornati e dati risalenti a periodi diversi, perché il raffronto percentuale così ottenuto è privo di attendibilità logica. L’uso di dati disomogenei e non aggiornati integra violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria. Il ritardo nella diffusione dei dati ISTAT non può risolversi in danno dei comuni interessati, potendo l’Amministrazione attendere la pubblicazione dei dati aggiornati.

Il Fatto

Il Comune ricorrente, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, chiedeva di accedere al contributo previsto dall’art. 1, comma 703, lett. b), legge n. 296/2006, che incrementa il contributo ordinario per i comuni nei quali il rapporto tra residenti di età inferiore a cinque anni e popolazione complessiva supera il 5 per cento.

Il Ministero dell’Interno lo escludeva, calcolando il rapporto con dati disomogenei: la popolazione sotto i cinque anni era riferita all’1.1.2005, quella complessiva al 31.12.2005. Il Comune impugnava il diniego, deducendo che con dati omogenei al 31.12.2005 il rapporto sarebbe stato superiore al 5 per cento. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale riconosce anzitutto l’interesse al ricorso, perché l’accoglimento della tesi del ricorrente ne avrebbe consentito la ricomprensione tra i comuni ammessi al beneficio.

Nel merito, il Collegio ritiene fondato il gravame. La doglianza è condivisibile sul piano della irragionevolezza: calcolare un rapporto percentuale utilizzando dati riferiti a periodi diversi non consente un raffronto logico tra la classe di popolazione e il totale.

Il percorso argomentativo si fonda sulla lettera della norma e sulla necessità di omogeneità dei dati. A prescindere da quali siano gli ultimi dati ISTAT disponibili, il peso percentuale di una classe sul totale richiede termini di confronto coincidenti nel tempo.

Il Tribunale richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1989/2011, reso in caso sovrapponibile, secondo cui i dati assunti dall’Amministrazione non erano aggiornati e non corrispondevano a quelli già in possesso dell’ISTAT. Il ritardo nella diffusione dei dati non può risolversi in danno dei comuni, tanto più che nessun obbligo imponeva un riparto in tempi ristretti: l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la diffusione dei dati aggiornati.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato nella parte in cui nega il requisito di cui alla lett. b). Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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