DASPO: identità certa e pericolosità attuale presupposti necessari (TAR Puglia n. 28 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di DASPO adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 401/1989 presuppone l’identità certa del destinatario e la sua attuale e concreta pericolosità sociale, connessa alla celebrazione della manifestazione sportiva. L’Amministrazione deve fondare l’interdizione su elementi che dimostrino con certezza la partecipazione attiva del soggetto agli episodi di violenza o l’incitamento agli stessi. Il solo richiamo a un pregresso DASPO risalente nel tempo non integra il requisito della pericolosità attuale. L’obbligo di presentazione alla P.G. previsto dall’art. 6, comma 2, legge n. 401/1989 ha carattere accessorio e richiede una motivazione autonoma sulle specifiche ragioni che rendono insufficiente il solo divieto di accesso agli stadi, esigendo un quid pluris di pericolosità.

Il Fatto

In occasione dell’incontro di calcio Manfredonia-Barletta, disputatosi il 10.04.2022, alcuni tifosi ospiti eludevano il dispositivo di sicurezza, scendevano dai pullman nei pressi dello stadio e aggredivano le Forze dell’Ordine con lancio di sassi, cagionando lesioni a un Appuntato dei Carabinieri. Sulla base di tali eventi il Questore di Foggia adottava sei provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti tifosi locali, con divieto di accesso agli impianti per sei anni e obbligo di presentazione alla P.G. per tre anni.

I destinatari impugnavano gli atti davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione dell’art. 6 legge n. 401/1989, il difetto e la genericità della motivazione, l’erroneità dei presupposti e l’illegittimità dell’obbligo di firma. Nelle more, la Sezione accoglieva la domanda cautelare al fine di consentire alla Questura un più accurato esame della posizione dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua i due presupposti necessari per l’applicazione della misura: l’identità certa dei soggetti destinatari e la loro attuale e concreta pericolosità sociale. Entrambi difettano nel caso di specie, poiché non risulta con certezza che i ricorrenti abbiano preso parte attiva agli episodi di violenza o li abbiano incitati.

La prova dell’identificazione è contraddittoria. L’annotazione di servizio dell’Ispettore di polizia ascrive le condotte violente ai tifosi del Barletta. La nota del Commissariato, successiva all’invito al riesame contenuto nell’ordinanza cautelare, si limita ad affermare che il personale dipendente sarebbe giunto all’esatta identificazione mediante comparazione dei filmati e conoscenza diretta degli autori, senza indicare chi e senza alcun verbale. La versione è vaga e contrasta con quella resa nell’imminenza dei fatti.

I filmati depositati dall’Amministrazione sono identici a quelli già in possesso dei ricorrenti e non consentono di individuare con certezza alcuno di essi mentre compie azioni teppistiche. Manca, inoltre, un verbale che individui per conoscenza diretta i responsabili. L’identificazione certa non può dunque ritenersi acquisita.

Quanto alla pericolosità sociale, i provvedimenti si fondano su un pregresso DASPO risalente al 2010, mentre i ricorrenti svolgono regolare attività lavorativa e sono immuni da precedenti e pendenze penali. Il richiamo a un provvedimento così risalente non integra il requisito dell’attualità.

Il Collegio censura poi l’obbligo di presentazione alla P.G., misura accessoria e strumentale rispetto al divieto di accesso. La sua adozione richiede un quid pluris di pericolosità e una motivazione sulle ragioni che rendono insufficiente il solo DASPO. Nel caso concreto manca qualsivoglia motivazione sul punto, se non il richiamo all’annotazione di servizio. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti sono annullati, con compensazione delle spese. Il Questore potrà rideterminarsi qualora dal processo penale emerga una responsabilità dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *