Omologazione CE estera e traino di autoveicoli: oggetto accertato dall’autorità emittente (Cons. Stato n. 9713 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’oggetto dell’omologazione CE di un dispositivo di traino va individuato secondo la dichiarazione resa dall’autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata, quale ente competente in base all’ordinamento di appartenenza. Il giudice nazionale non può sindacare in via incidentale le ragioni poste a base di quel provvedimento straniero, che non è impugnato né potrebbe esserlo. Il primato del diritto eurounitario impone la non applicazione della normativa nazionale incompatibile, ma non si riverbera allo stesso modo sui provvedimenti amministrativi, la cui invalidità rispetto al diritto UE richiede l’accertamento del giudice competente. Ne consegue l’infondatezza delle censure che presuppongano un oggetto dell’omologazione più ampio di quello accertato, nonché la non necessità del rinvio pregiudiziale.

Il Fatto

La società chiede al Ministero delle infrastrutture di autorizzare l’uso del dispositivo di traino “Remora”, previo aggiornamento della carta di circolazione del veicolo trainato, e di avviare un ciclo di sperimentazione. L’istanza si fonda sull’omologazione CE rilasciata dall’autorità tedesca. Il Ministero respinge con provvedimento del 2 dicembre 2014.

Il TAR Lazio annulla? no: respinge il ricorso con sentenza n. 6316 del 2019, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7140 del 2021. Su ricorso per revocazione, la Sezione revoca quest’ultima con sentenza n. 5059 del 2024 e dispone incombenti istruttori per accertare l’esatto oggetto dell’omologazione. All’esito, l’appello viene respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’individuazione dell’oggetto dell’omologazione, che costituisce non il provvedimento impugnato ma un presupposto del giudizio. L’istruttoria ha acquisito la risposta dell’autorità tedesca, secondo cui le istruzioni per l’installazione e l’uso fanno parte dell’omologazione e la stessa non viene rilasciata con l’intenzione di consentire il traino di un veicolo a motore. La normativa nazionale tedesca, del resto, non lo permette.

Né la delimitazione dell’oggetto è contraddetta dalla storia dell’omologazione. L’espunzione del riferimento ai rimorchi di classe O1/O2 risponde a una richiesta del produttore legata ai requisiti degli attacchi di classe E, non all’estensione del traino agli autoveicoli. La rettifica del parametro tecnico da Dc a D si pone in rapporto di indipendenza rispetto a quella modifica.

Di fronte a tali dichiarazioni, la parte non offre elementi idonei a superarle con un adeguato grado di attendibilità. Divengono recessivi i motivi volti a contestare le ragioni giuridiche addotte dall’autorità tedesca: se il primato del diritto UE impone di non applicare la norma nazionale incompatibile, esso non consente di sindacare in via incidentale il provvedimento amministrativo straniero, la cui invalidità richiede l’accertamento del giudice competente. Non ricorrono pertanto i presupposti del rinvio pregiudiziale.

Accertato che l’omologazione non comprende il traino di veicoli a motore, le censure cadono quanto ai presupposti di fatto, perché tutte muovono dalla premessa opposta: dall’erroneità della pronuncia del TAR sul solo profilo dell’idoneità, alla violazione della direttiva 2007/46/CE, all’asserita inapplicabilità del divieto di cui all’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 285/1992. L’appello è infondato; le spese sono compensate per complessità e novità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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