Pergolato non amovibile e volumetria: legittimo l’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1948 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pergolato stabilmente infisso al suolo, coperto anche in minima parte da una struttura non facilmente amovibile e realizzato con pannelli e teli, integra una nuova costruzione con aumento di volumetria e superficie utile, e richiede il permesso di costruire. Non rientra nell’edilizia libera né tra gli interventi precari, difettando dei requisiti delle pertinenze. L’ordine di demolizione è legittimo e la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e di sanatoria ha valore confessorio dell’abuso. Il divieto di nuove edificazioni posto dallo strumento urbanistico in zona agricola non ammette valutazioni di merito sulla compatibilità concreta dell’intervento, essendo la valutazione operata a monte dal legislatore.

Il Fatto

Il giudizio riguarda l’ordinanza di demolizione n. 2 del 2 gennaio 2019 e il successivo diniego del 9 luglio 2019 con cui è stata respinta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia. I provvedimenti concernono opere realizzate su un fondo agricolo in zona vincolata: una struttura in travi di legno bullonate, lunga circa 23,50 metri e alta circa 2,70 metri, con pannelli in alluminio e teli trasparenti, oltre a una bacheca in legno a chiusura del lato maggiore del locale caffetteria.

Il proprietario impugnava davanti al TAR Campania, deducendo la non necessità del titolo edilizio e la contraddittorietà della motivazione; il Tribunale respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, ribadendo la qualificazione dell’opera come intervento di edilizia libera e l’assenza di incremento di volumetria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la propria sentenza n. 1635 del 2024, che aveva respinto l’appello relativo agli abusi accertati nel 2008, qualificando l’attività edificatoria come intervento unitario e protratto nel tempo, con significativo impatto paesaggistico e impossibilità di frazionare i singoli manufatti in regimi sanzionatori differenziati.

Sul piano qualificatorio, il Consiglio ribadisce che rientrano nell’edilizia libera i soli pergolati aperti su almeno tre lati e nella parte superiore; ove il manufatto sia coperto anche solo in parte con struttura non facilmente amovibile, si applicano le regole delle tettoie e occorre il titolo edilizio, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 2971 del 2024 e n. 7999 del 2023. Anche i pergolati, come tettoie e gazebi, richiedono il titolo quando alterano la sagoma e consistono in strutture infisse al suolo con aumento di superficie utile, come affermato da Cons. Stato n. 6194 del 2019.

Nel caso concreto la struttura è stabilmente infissa al suolo, bullonata, con pannelli e teli: non è quindi possibile predicarne la mera funzione di riparo dagli agenti atmosferici, perché integra un nuovo volume e una nuova superficie utile. Il manufatto, unitamente alla bacheca, si inserisce nella complessiva attività edificatoria già rilevata dalla sentenza del 2024, determinando la radicale trasformazione di un’area agricola e vincolata.

Ne deriva la legittimità dell’ordine ablatorio, essendo le opere soggette a permesso di costruire, circostanza riconosciuta dallo stesso appellante con l’istanza di sanatoria, cui la giurisprudenza attribuisce valenza confessoria (Cons. Stato n. 5865 del 2024). Il Collegio esclude poi la dedotta contraddittorietà: l’ingiunzione, pur richiamando in premessa gli artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001, ha chiaramente ordinato la demolizione ai sensi dell’art. 31.

La sanatoria è stata legittimamente negata: gli interventi ricadono in zona di tutela dell’ambiente naturale e in zona agricola ex art. 41 del P.R.G., che vieta le nuove edificazioni senza spazio per valutazioni di merito, essendo il bilanciamento operato a monte dal legislatore. I manufatti, integrando nuove superfici e nuovi volumi, non sono infine suscettibili di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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