Uniformità cromatica delle facciate e demolizione: autonomia dell’edificio e prova in appello (Cons. Stato n. 9653 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di ripristino della coloritura di una facciata impartito ai sensi del regolamento edilizio comunale presuppone che l’immobile sia un edificio unitario appartenente a più proprietari. Se il fabbricato assume carattere autonomo sul piano costruttivo e ciascuna unità del comparto presenta una colorazione distinta, non sussiste la disarmonia cromatica contestata e il provvedimento è illegittimo. In sede di appello il giudice amministrativo può acquisire il documento decisivo prodotto per la prima volta solo se lo ritiene indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., oppure se la parte dimostra di non aver potuto produrlo in primo grado per causa non imputabile. L’accertamento sul decoro architettonico resta estraneo al giudizio di legittimità dell’atto amministrativo.
Il Fatto
Il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, contestando la modifica della tinteggiatura di una facciata da grigio a giallo. I proprietari dell’immobile hanno impugnato l’atto davanti al T.a.r. Campania, Sezione staccata di Salerno, deducendo l’insussistenza dei presupposti per imporre l’uniformità cromatica prevista dal regolamento comunale, trattandosi di edificio autonomo e separato rispetto a quelli vicini.
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, escludendo la prova che il permesso di costruire prescrivesse il colore giallo e ritenendo la questione del decoro architettonico rimessa al giudice ordinario. Il controinteressato ha proposto appello, censurando la mancata declaratoria di inammissibilità per natura meramente confermativa del provvedimento e la violazione della disciplina regolamentare sulla coloritura degli edifici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo sull’atto meramente confermativo. La difesa dell’appellante sostiene che la seconda ordinanza riproduca identiche ragioni giustificatrici e identico contenuto prescrittivo della precedente. La tesi non convince: la prima ordinanza consentiva in via alternativa di ripristinare il colore originario oppure di concordare altra tinta con la proprietà limitrofa, mentre la seconda impone unicamente il ripristino del giallo. La dissonanza incide sulla latitudine dell’ordine impartito e ne esclude la natura confermativa, rendendo l’atto autonomamente impugnabile.
Passando al merito, la Corte verifica se la disarmonia cromatica possa essere contestata dall’Amministrazione in assenza di una prescrizione del permesso di costruire sul colore della facciata. L’appello si fonda su un assunto fattuale: l’originaria uniformità cromatica dell’edificio, da considerarsi un unicum architettonico nonostante la pluralità di proprietari. La disamina di tali deduzioni impone l’acquisizione della relazione tecnica comunale prodotta dagli appellati solo in appello.
Sul punto il Collegio richiama l’art. 104, comma 2, c.p.a. e la Cons. Stato n. 5560 del 27 luglio 2021, secondo cui in appello non si ammettono nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile. Il potere acquisitivo del giudice si giustifica alla luce della vicinanza della prova e della disparità tra le parti, ma non opera quando la lacuna istruttoria sia interamente imputabile alla parte.
Nel caso concreto il documento è indispensabile: consente di lumeggiare circostanze fattuali non ritraibili dalla documentazione di prime cure e dirimenti, perché la questione verte proprio sull’armonia cromatica del fabbricato. La relazione attesta che l’immobile degli appellati costituisce un edificio autonomo, separato da muri continui dalle fondamenta al tetto con accessi e scale autonome secondo la Circolare ministeriale n. 1820 del 1960, e che ogni unità del comparto ha una colorazione diversa. L’eccezione di irritualità della produzione è quindi disattesa. Ne deriva l’infondatezza delle censure, mentre il richiamo al decoro architettonico e alla tutela davanti al giudice ordinario resta ininfluente, vertendo la controversia sulla legittimità di un provvedimento amministrativo. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.