L’istanza di verificazione può essere implicita e desunta dal contegno processuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7941 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede formule sacramentali e può essere anche implicita, quando la parte insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento, senza che sia necessaria la formale apertura di un procedimento incidentale né l’assunzione di specifiche prove. La volontà di attivare la procedura ex artt. 216 c.p.c. può essere desunta dal complessivo contegno processuale della parte, che manifesti in modo univoco la persistenza dell’interesse a far accertare l’autenticità del documento. In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’ente richiede la spendita esterna del potere rappresentativo, non essendo sufficiente la mera delega all’utilizzo dei conti correnti, ove non tradottasi in concrete movimentazioni.

Il Fatto

A seguito di un accesso presso la sede di un’associazione sportiva non riconosciuta, l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento e il conseguente atto di contestazione sanzioni anche a due associati, quali responsabili in solido ai sensi dell’art. 38 c.c., per aver effettuato numerosi prelievi di contanti dai conti correnti dell’ente. I contribuenti contestavano la qualità di coobbligati, disconoscendo le sottoscrizioni apparentemente apposte sulle ricevute di prelievo e proponendo denuncia-querela per le firme apocrife.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dei contribuenti, annullava l’atto di contestazione, ritenendo che l’Ufficio, non avendo proposto una formale istanza di verificazione, non avesse impedito l’espunzione dal materiale probatorio delle ricevute disconosciute. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la Corte ha esaminato la questione della ritualità dell’attivazione della procedura di verificazione prevista dagli artt. 216 ss. c.p.c. Richiamando la giurisprudenza costante, i giudici di legittimità hanno affermato che l’istanza non richiede l’adozione di formule sacramentali, potendo essere implicita quando la parte insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’Ufficio non era rimasto inerte: nelle controdeduzioni al ricorso di primo grado, l’Amministrazione si era associata alla richiesta di acquisizione della documentazione originale relativa al deposito delle firme e aveva chiesto la produzione, da parte delle banche, degli originali delle ricevute dei prelevamenti. Tale condotta, valutata nella sua globalità, è stata ritenuta coerente con l’attivazione della procedura, essendo rivolta a rendere possibile l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni. La Corte ha quindi cassato sul punto la sentenza, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva errato nell’esigere una “formula espressa” di istanza, trascurando che la richiesta può essere desunta dal complessivo comportamento processuale.

Con il secondo motivo, relativo alla responsabilità ex art. 38 c.c., la Corte ha invece rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che la responsabilità personale e solidale dei soggetti che hanno agito per l’associazione non riconosciuta presuppone una concreta ingerenza nell’attività dell’ente, trascendendo la posizione astrattamente assunta nella compagine sociale. La sola delega all’utilizzo dei conti correnti ha natura meramente potenziale e non può radicare la responsabilità in mancanza di attività dispositiva effettivamente esercitata. È la spendita esterna del potere rappresentativo, e non la mera previsione di compiti interni, a costituire il presupposto indefettibile della responsabilità.

La Corte ha pertanto accolto il primo motivo, rigettato il secondo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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