Silenzio sull’istanza di permesso per cure mediche difetto di giurisdizione (TAR Veneto n. 1845 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, connesse all’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica. Non è pertanto ammissibile quando l’inerzia sia serbata su un’istanza volta al riconoscimento di un diritto soggettivo. La pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, collegata ai diritti fondamentali alla salute e al non refoulement, è qualificabile come diritto soggettivo e va ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Con determinazione del 3 giugno 2025 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettava la domanda di protezione internazionale del ricorrente, cittadino nigeriano, per assenza dei presupposti. La stessa Commissione disponeva però la trasmissione degli atti alla Questura competente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, avendo accertato che il richiedente versava in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese d’origine.
In data 23 dicembre 2025 il ricorrente formalizzava la domanda di permesso. Decorsi più di otto mesi senza conclusione del procedimento, adiva il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna a provvedere, il rilascio del titolo e il risarcimento del danno da ritardo. Il Ministero dell’Interno si costituiva, documentando la consegna del permesso in data 1° giugno 2026, e sollecitava una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro dell’azione avverso il silenzio. Secondo un orientamento consolidato, il rimedio è ritualmente esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica. Se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza per il riconoscimento di un diritto soggettivo, l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al giudice competente, salvo che la materia rientri tra quelle di giurisdizione esclusiva (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4415 del 2023).
Il Tribunale richiama quindi Cass. civ., Sez. un., n. 29178 del 2020, secondo cui l’azione presuppone la configurabilità della giurisdizione amministrativa rispetto alla pretesa sottostante ed è ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo. Lo strumento non è compatibile con pretese che, pur apparentemente collegate all’inerzia provvedimentale, concernono diritti soggettivi, la cui lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale.
Passando alla materia specifica, il Collegio osserva che l’art. 3, comma 1, lett. d-bis), d.l. n. 13/2017, convertito dalla legge n. 46/2017, devolve alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i Tribunali ordinari la cognizione delle controversie relative ai permessi di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998.
Nel caso concreto l’inerzia denunciata non concerne una posizione di interesse legittimo. Lo straniero non invoca l’interesse a effettuare cure sul territorio nazionale, ma deduce la lesione del diritto alla salute, prospettando come indefettibile la prosecuzione della terapia in Italia. La controversia ha quindi ad oggetto la salute quale valore primario e incomprimibile della persona, con qualificazione della posizione come diritto soggettivo e tutela davanti al giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 253 del 2023).
La circostanza che la pretesa riguardi la successiva fase del rilascio del permesso da parte della Questura non muta la qualificazione. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, restando ferma la possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. Le spese sono compensate; è confermato il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, stante la palese inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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