Inammissibile il ricorso straordinario avverso il reclamo ex art. 26 l. fall. privo dei requisiti di decisorietà e definitività (Cass. civ. Sez. 1 n. 19487 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. è proponibile esclusivamente avverso provvedimenti che, pur non aventi la forma della sentenza, siano dotati dei requisiti sostanziali della decisorietà e della definitività. Nell’ambito della procedura fallimentare, il decreto con cui il giudice delegato si limita a esprimere un parere sulla possibilità che un contratto stipulato dal curatore produca effetti verso i terzi, senza pronunciarsi su una domanda di parte, non è impugnabile. Il ricorso deve altresì contenere la chiara esposizione dei fatti di causa essenziale ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena di inammissibilità, non potendo sopperirsi alla carenza con l’esame di provvedimenti solo riportati in stralcio.

Il Fatto

La società, pendente un giudizio avente ad oggetto un contratto preliminare di compravendita concluso con un imprenditore poi fallito, proponeva al curatore una transazione per l’acquisto del bene, dietro pagamento di una somma e con cancellazione delle ipoteche iscritte dai creditori. Il comitato dei creditori autorizzava l’accordo, ma il giudice delegato non aderiva alla richiesta di cancellazione delle ipoteche senza il consenso dei creditori ipotecari. Il reclamo proposto ai sensi dell’art. 26 legge fall. veniva respinto dal Tribunale in composizione collegiale, il cui decreto era impugnato con ricorso straordinario per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo, il ricorso difettava della chiara esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non essendo comprensibile il contenuto sostanziale del provvedimento del giudice delegato oggetto di reclamo. Dall’illustrazione del motivo emergeva che l’attenzione del tribunale si era concentrata sulla cancellazione delle ipoteche, ritenuta impossibile senza vendita competitiva o consenso dei creditori, ma tale elemento non suppliva alla mancanza di una descrizione essenziale della vicenda.

Superando il profilo di autosufficienza, la Corte ha rilevato che il provvedimento del giudice delegato — «Il GD ritiene indispensabile il consenso dei creditori ipotecari ai fini della transazione» — si sostanziava in un mero parere sulla possibilità che un contratto stipulato dal curatore producesse effetti verso i terzi, e non in una decisione su una precisa istanza di parte. Difettavano, pertanto, i requisiti della decisorietà e della definitività, necessari per l’ammissibilità dell’impugnazione straordinaria ex art. 111, comma 7, Cost., secondo il costante orientamento richiamato anche da Cass. n. 33630/2024 e, con specifico riferimento ai decreti ex art. 26 legge fall., da Cass. nn. 1467/2026 e 940/2026.

I profili di inammissibilità, ha precisato la Corte, prevalgono sulla constatazione della palese infondatezza del ricorso. L’orientamento cui la ricorrente si richiamava, espresso da Cass. n. 3310/2017 sulla possibilità di un ordine di cancellazione delle ipoteche in mancanza di vendita competitiva, è stato superato dalle Sezioni Unite n. 7337/2024, alle quali si è uniformata la giurisprudenza successiva (Cass. nn. 13306/2025 e 13305/2026).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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