Ritenuta del 12,50% sui rendimenti dei fondi pensione solo per effettivi investimenti sul mercato (Cass. civ. Sez. 5 n. 19488 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi previdenziali integrativi a capitalizzazione di versamenti, istituiti in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993, le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 sono assoggettate al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 e 17 TUIR solo per la quota di “sorte capitale”, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%. Tale regime agevolato riguarda esclusivamente gli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario, non anche quelli calcolati attraverso riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali. L’onere di dimostrare la natura e la misura dei rendimenti da investimento grava sul contribuente che impugna il rigetto dell’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, e non può ritenersi assolto con il mero rinvio a certificazioni del sostituto d’imposta che non specifichino i criteri di quantificazione della voce rendimento.
Il Fatto
Gli eredi di un ex dirigente ENEL impugnavano il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute fiscali operate dal sostituto d’imposta al momento della liquidazione della quota di partecipazione del de cuius ai fondi di previdenza integrativa complementare P.I.A. e Fondenel. L’amministrazione aveva applicato l’aliquota ordinaria del 33,16%, mentre i contribuenti ritenevano dovuta quella agevolata del 12,50%, ai sensi dell’art. 6 l. n. 482/1985, dell’art. 42, comma 4, d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 1, comma 5, l. n. 30/1997, essendo il capitale stato corrisposto dopo oltre dieci anni dalla conclusione del contratto.
La Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso per intervenuta decadenza, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo il rimborso dovuto solo per la prestazione maturata nel Fondenel e non per quella del fondo PIA, in quanto quest’ultimo non operava sui mercati finanziari e non conseguiva rendimenti da investimenti, essendo l’erogazione ragguagliata alla gestione aziendale di natura rigidamente industriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato, richiamando l’orientamento consolidatosi dopo le Sezioni Unite n. 13642/2011: per i fondi previdenziali integrativi a capitalizzazione di versamenti, il regime di tassazione separata per intero si applica solo agli importi maturati dal 1° gennaio 2001, mentre per quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 la tassazione separata riguarda esclusivamente la sorte capitale e il rendimento sconta la ritenuta del 12,50%. Quest’ultima, tuttavia, spetta unicamente per gli importi derivanti dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, con onere probatorio a carico del contribuente, tenuto a dimostrare quale parte dell’indennità sia ascrivibile a rendimenti frutto di investimenti sui mercati di riferimento.
La certificazione proveniente dal sostituto d’imposta, secondo la Corte, non è sufficiente ad assolvere tale onere, poiché indica il rendimento corrispondente alla redditività dell’intero patrimonio aziendale, non il frutto dell’investimento degli accantonamenti sul libero mercato. Con specifico riferimento al fondo PIA, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso la tassazione agevolata per i fondi che non abbiano mai investito sul mercato finanziario, valorizzando la distinzione tra rendimenti e semplici riserve matematiche finalizzate a garantire le prestazioni concordate.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata valutazione delle certificazioni prodotte, la Corte lo ha ritenuto infondato, precisando che la denuncia del mancato esame di un documento richiede l’indicazione delle ragioni per cui esso avrebbe dato luogo a una decisione diversa. Nella specie, la CTR aveva dimostrato di considerare la certificazione non probante, difettando la prova dell’operatività del fondo sui mercati finanziari.
La Corte ha infine rigettato il terzo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, e dichiarato inammissibile il quarto, vertente su una questione di interpretazione giuridica non riconducibile all’art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda esclusivamente fatti storici nella loro oggettiva esistenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 16 TUIR – Detrazioni per canoni di locazione
- Art. 17 TUIR – Tassazione separata