Prova della risalenza del manufatto e diniego comunale di intervento (Cons. Stato n. 4291 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che denuncia l’abusività di un intervento edilizio risalente assume l’onere di provare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, il carattere anteriore del manufatto alla soglia del 1967 e l’esistenza di una disciplina regolamentare locale che imponeva il titolo edilizio anche fuori dal centro abitato. Il carattere risalente dell’opera, collocata prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967, esclude la necessità del previo titolo abilitativo, salvo che risulti accertata una regolamentazione comunale ante 1967 estesa all’intero territorio. In difetto di tali elementi, il diniego di intervento repressivo comunale non è sindacabile per difetto di istruttoria, e l’appello avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso torna irrilevante per assorbimento delle eccezioni in rito.
Il Fatto
Il comproprietario di un fabbricato confinante con un immobile limitrofo chiedeva al Comune l’accertamento e la repressione di abusi edilizi asseritamente realizzati presso l’abitazione vicina: modifiche strutturali ai solai, alla muratura di sostegno della copertura, rifacimento di solai e scala, con preteso aumento di volumetria. L’amministrazione, sulla base delle dichiarazioni delle proprietarie, riteneva le opere risalenti a una pratica edilizia del 1962 e quindi anteriori al 1° settembre 1967, archiviando la richiesta.
Il ricorrente impugnava il provvedimento di archiviazione davanti al TAR Liguria, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione e l’obbligo di perseguire comunque gli abusi. Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile, qualificando le opere come attività interna ai fabbricati, e condannava il ricorrente alle spese. Propone appello l’interessato, contestando la qualificazione e deducendo la portata strutturale e planovolumetrica degli interventi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato e assorbe le eccezioni di rito sollevate dal Comune appellato. Il percorso argomentativo si concentra sulla consulenza disposta in sede istruttoria e sulla qualificazione temporale delle opere, che il verificatore colloca con adeguata verosimiglianza in epoca anteriore al 1967, ravvisando un’alterazione della consistenza strutturale e planivolumetrica del manufatto.
Il Consiglio di Stato enuncia il criterio di legittimità: un immobile ante 1967 è conforme in assenza di licenza solo se realizzato fuori dal centro abitato, in area non interessata da piani regolatori o regolamenti edilizi e prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967. Le prime due condizioni risultano accertate alla luce della verificazione, che colloca la delimitazione ufficiale del centro abitato solo nel 1980.
Resta aperta la terza condizione. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 1297 del 2024), secondo cui è legittimo l’obbligo di licenza imposto da un regolamento edilizio anteriore alla legge urbanistica del 1967, potendo i Comuni estendere all’intero territorio il potere di controllo. Tuttavia, il verificatore non è stato in grado di attestare l’adozione di provvedimenti comunali ante 1967 che imponessero autorizzazioni, pur non escludendola.
In mancanza di dati certi, il Collegio ribadisce il principio generale (Cons. Stato, sez. II, n. 858 del 2024): il carattere risalente del manufatto esclude la necessità del previo titolo abilitativo. Richiama altresì (Cons. Stato, sez. VI, n. 7770 del 2024) che l’onere di provare l’epoca di realizzazione incombe sul privato interessato, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Non emergendo elementi sufficienti a dimostrare l’introduzione della disciplina locale, opera il principio generale. Il gravame è respinto, con compensazione delle spese di grado e condanna dell’appellante alle spese della verificazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.