Opposizione a decreto di liquidazione ausiliario: resta inappellabile il provvedimento conclusivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 12500 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento emesso per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, l’inappellabilità del provvedimento conclusivo del primo grado costituisce elemento tipico e invariato nel tempo. La relativa norma ha carattere speciale e prevale sulle disposizioni generali in tema di rito sommario e semplificato, sicché l’ordinanza del tribunale resta impugnabile solo con ricorso per cassazione. Il consigliere delegato che formula la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. non versa in situazione di incompatibilità a far parte del collegio. È inammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di norme costituzionali o convenzionali in modo astratto, senza indicare i profili concreti della pretesa violazione.
Il Fatto
Un avvocato, difensore in sede penale di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva proposto opposizione, ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di pagamento emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trento per le attività difensive prestate. Il tribunale aveva rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 74/2024, aveva poi dichiarato inammissibile l’appello, confermando l’ordinanza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia, sul rilievo che il provvedimento conclusivo del grado precedente non era appellabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la sussistenza di una situazione di incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, secondo cui la proposta non rivela funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio non costituisce una fase distinta del giudizio. Ha inoltre rilevato che, nel giudizio di legittimità, la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non può veicolare nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte, con conseguente irritualità delle doglianze relative alla condotta processuale della corte di merito.
Quanto al primo motivo, concernente l’invalida costituzione del relatore e la violazione del principio di immutabilità del giudice istruttore, la Corte ha ritenuto la doglianza infondata. Dall’esame diretto degli atti, consentito in caso di error in procedendo, è emerso che la sostituzione del magistrato era avvenuta prima dell’udienza di trattazione e che la causa non era stata ancora trattenuta in decisione. In ogni caso, l’inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore, determinata da esigenze organizzative interne, costituisce una mera irregolarità che, in assenza di espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti.
Sul secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’inappellabilità del provvedimento conclusivo del primo grado è un elemento tipico del procedimento di opposizione alla liquidazione degli ausiliari. Tale previsione, già contenuta nell’art. 29, sesto comma, l. n. 794/1942 e poi nell’art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, ha carattere speciale e prevale sulle norme generali in tema di processo sommario e semplificato. Il richiamo all’istituto dell’apparenza è stato escluso, poiché sia il ricorso introduttivo sia l’ordinanza di primo grado menzionavano espressamente le norme speciali applicabili, escludendo ogni errore incolpevole in capo al ricorrente.
Infine, in merito al terzo motivo, concernente la condanna alle spese, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è ammissibile solo in caso di violazione del principio di soccombenza. La liquidazione tra il minimo e il massimo delle tariffe, come quella operata dal giudice del merito, non è soggetta al controllo di legittimità. La parte che intenda impugnare la liquidazione ha l’onere di specificare analiticamente le voci contestate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente anche ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in quanto la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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