Permessi giornalieri ex art. 1 d.m. 16 dicembre 1996 e minimale contributivo: esclusione della retribuzione virtuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7719 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione previdenziale, i permessi brevi di cui all’art. 85 CCNL Edilizia sono distinti dai permessi giornalieri non retribuiti, fruibili nel limite di 40 ore annue. L’art. 1 d.m. 16 dicembre 1996 esclude la computabilità del tempo non lavorato per la fruizione di tali permessi giornalieri nella retribuzione virtuale assoggettabile a contribuzione. Il giudice di merito, ove il datore di lavoro invochi entrambe le discipline, è tenuto ad accertare la natura dei permessi oggetto dell’avviso di addebito, al fine di applicare la regola contributiva corrispondente. Il motivo di ricorso che censuri la sentenza di appello per violazione dell’accordo sindacale collettivo, senza dedurre la violazione delle norme del codice civile sull’interpretazione dei contratti, è inammissibile, così come è inammissibile qualora la sentenza impugnata sia sorretta da una doppia ratio decidendi e la censura ne attacchi una sola.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’opposizione proposta dal titolare di una ditta individuale avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps. L’avviso concerneva la contribuzione dovuta in relazione a due distinte voci: i permessi brevi non retribuiti, non assoggettati all’obbligo contributivo, e l’assunzione di lavoratori part-time nel settore edile oltre i limiti percentuali fissati dal CCNL di categoria.
Il giudice d’appello riteneva che, per i permessi brevi, l’art. 85 CCNL ne includesse la durata nell’orario lavorativo da computare ai fini del minimale contributivo. Escludeva, inoltre, la fondatezza del motivo relativo alle assunzioni part-time.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo ai permessi. Ha chiarito che l’art. 85 CCNL disciplina i permessi brevi, richiesti per giustificati motivi. Tali permessi sono tuttavia distinti da quelli giornalieri, sempre concedibili a prescindere dalla sussistenza di giustificati motivi, ma nel limite di 40 ore, come previsto dall’art. 1 d.m. 16 dicembre 1996.
La Suprema Corte ha precisato che, se per i permessi brevi l’art. 85 CCNL non esclude la computabilità nella retribuzione virtuale del tempo non lavorato, per i permessi giornalieri l’art. 1 d.m. citato ne esclude espressamente la computabilità. La sentenza impugnata aveva applicato la sola disciplina dell’art. 85 CCNL, senza però verificare se i permessi oggetto dell’addebito fossero stati tutti fruiti come permessi di breve durata, ovvero se presentassero i caratteri dei permessi giornalieri di cui al decreto ministeriale.
La mancanza di tale accertamento di fatto ha determinato l’illegittimità della decisione, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo per il necessario accertamento della natura dei permessi.
Il secondo motivo, riguardante le assunzioni part-time, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, da un lato, che il ricorrente invocava un accordo sindacale quale fonte normativa diretta, senza dedurre la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.; dall’altro, che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi, essendo fondata sia sulla mancata allegazione dell’accordo in primo grado, sia sull’inidoneità del verbale a superare il limite percentuale del 3% per le assunzioni part-time previsto dall’art. 97 CCNL Edili. Il ricorrente aveva censurato solo la seconda ragione, così incorrendo nella sanzione dell’inammissibilità.
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Nota della Redazione
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