Sei scatti stipendiali e prescrizione del diritto alla buonuscita (Cons. Stato n. 2789 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al dipendente collocato in congedo a domanda, senza che il termine di presentazione dell’istanza di cessazione dal servizio assuma natura decadenziale. Ai fini della riliquidazione dell’indennità di buonuscita, il termine di prescrizione del diritto non decorre dalla data di cessazione dal servizio, ma da quella di emanazione dell’ordinativo di pagamento del credito principale o della comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui il destinatario è posto in condizione di rilevare l’errore nella liquidazione del trattamento di fine servizio. Il ritardo dell’amministrazione nella determinazione del quantum non può essere addossato al dipendente né consentire al debitore di giovarsi della propria inerzia.

Il Fatto

Il ricorso originario è proposto da dipendenti dell’INPS per accertare il diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6772 del 2025, accoglie la domanda, ritenendo il beneficio spettante anche a chi versa nelle condizioni del secondo comma della disposizione e negando natura decadenziale al termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

L’Istituto appella deducendo l’erronea ricostruzione del fatto, la carenza di interesse e, in via preliminare di merito, la violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032/1973 per non essere stata accolta l’eccezione di prescrizione. Si costituiscono alcuni appellati chiedendo il rigetto; uno di essi non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara l’appello infondato e richiama l’art. 88 cod. proc. amm. per dare continuità a un orientamento consolidato. Sul punto il Consiglio richiama il proprio precedente (Cons. Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024, oltre alle decisioni n. 2980, 2981 e 2982 del 2023 e n. 2827 del 2023), che ha riconosciuto la spettanza del beneficio dei sei scatti anche nelle ipotesi di congedo a domanda.

Quanto alla posizione dell’appellato non costituito, gli elementi prodotti provano la sussistenza del presupposto del diritto, ma non l’avvenuto pagamento delle somme: la statuizione di prime cure va dunque confermata, con verifica in sede esecutiva dell’effettivo versamento.

Il nucleo della decisione riguarda l’eccezione di prescrizione. L’INPS sostiene che il termine decorra dalla data di cessazione dal servizio. La tesi non è condivisa: a quella data il dipendente non era in grado di far valere il proprio diritto, non essendo a conoscenza del mancato riconoscimento dei sei scatti. Il Consiglio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8344 del 2025; Sez. II, n. 3807 del 2024, n. 2981 e n. 2827 del 2023), secondo cui la decorrenza coincide con l’emanazione dell’ordinativo di pagamento del credito principale o con la comunicazione del prospetto di liquidazione, della cui data non vi è prova in atti.

Il Collegio esclude la rimessione all’Adunanza plenaria, essendo la posizione ormai cristallizzata, e ritiene non conferente il risalente precedente del 2017, che in fase applicativa ha comunque ancorato la decorrenza alla effettiva cognizione del credito. Il tempo impiegato dall’amministrazione per determinare il quantum non può andare a danno del dipendente.

Nel caso concreto la prescrizione quinquennale non è maturata, a fronte del ricorso notificato il 24 settembre 2024 e delle date degli ordinativi di pagamento e degli atti interruttivi. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata; le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite, nulla disponendosi per la parte non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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