Divieto prefettizio di detenzione armi e assoluzione penale valutazione cautelare (TAR Calabria n. 1852 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza non ha finalità sanzionatoria o punitiva, ma cautelare, ed è volta a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità. Essa pertanto prescinde dalla rilevanza penale dei fatti accertati e dall’esito del giudizio penale, non trovando applicazione il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost., norma posta a protezione dell’imputato nel processo. L’autorizzazione alla detenzione delle armi ha carattere eccezionale e richiede che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto; il diniego o la revoca possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, valorizzando anche fatti isolati ma significativi e situazioni personali prive di rilevanza penale. Costituisce circostanza idonea a fondare la prognosi di inaffidabilità la frequentazione abituale con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, per il rischio che l’arma sia appresa da costoro.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto l’assoluzione, per insussistenza del fatto, nel giudizio penale avviato per il solo art. 697 cod. pen., scaturito dal suo deferimento in stato di libertà. A quel punto ha chiesto alla Prefettura la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni a suo tempo disposto, ma l’amministrazione ha respinto l’istanza.

Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, la lesione della presunzione di non colpevolezza e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Assumeva che, venuto meno l’unico motivo ostativo per effetto dell’assoluzione, il diniego restasse privo di fondamento, e che la Prefettura non potesse valorizzare i suoi rapporti con una persona pregiudicata senza indicare luoghi, date e numero degli incontri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto precisato che la Prefettura non ha applicato alcun automatismo: la fattispecie non rientra tra i delitti e le condanne che precludono il rilascio, e il diniego si fonda su un apprezzamento negativo di affidabilità e buona condotta, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931. Il primo motivo è quindi in parte inconferente e in parte infondato.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ha ribadito che l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e che le esigenze di incolumità pubblica sono prevalenti. L’amministrazione può esprimere un giudizio ampiamente discrezionale sulla prevedibilità dell’abuso, valorizzando anche fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilevanza penale. Il potere discrezionale resta tuttavia soggetto ai principi di coerenza e logica: un provvedimento apodittico, che deduce l’inaffidabilità da un procedimento penale estraneo al contesto delle armi, è illegittimo.

Nel caso concreto, però, la motivazione si fonda su fatti idonei a dimostrare il rischio di abuso. La Corte ha osservato che la valutazione prefettizia prescinde dalla rilevanza penale dei fatti, perché orientata in senso cautelare e non punitivo. Quanto alla frequentazione, i controlli sono risultati puntuali e non sporadici, così da escluderne l’occasionalità: la circostanza è parsa congrua a giustificare la prognosi di inaffidabilità, per il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati al titolare da un rapporto di frequentazione.

Il richiamo all’art. 27 Cost. è stato giudicato inconferente: il principio opera nel sistema delle garanzie processuali e non incide sulle determinazioni amministrative in materia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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