Inammissibilità della chiamata del terzo in opposizione a decreto ingiuntivo senza autorizzazione e mancata contestazione del credito (Cass. civ. Sez. 2 n. 16624 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa di un terzo, ivi inclusa la presunta società di fatto tra il creditore ingiungente e altri soggetti, richiede la preventiva richiesta di autorizzazione al giudice ai sensi dell’art. 269 c.p.c. In difetto, la chiamata è inammissibile, con decadenza rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del chiamato, trattandosi di un atto da non compiere, non di una mera difformità formale sanabile per raggiungimento dello scopo. Inoltre, in opposizione, la fattura non è prova dell’esistenza del credito, ma grava sull’opponente l’onere di contestare specificamente i fatti costitutivi posti dal creditore a fondamento della pretesa; la mancata contestazione comporta la relevatio ab onere probandi per il creditore opposto.

Il Fatto

A seguito di decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di merce venduta, il debitore ha proposto opposizione, eccependo l’inesistenza del credito per alcune fatture e la sua estinzione per compensazione con un controcredito vantato nei confronti di una società di fatto tra il creditore e una società a responsabilità limitata, chiamata in giudizio senza autorizzazione. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale della società chiamata, estromettendola, e ha revocato parzialmente il decreto, condannando l’opponente al pagamento del credito non contestato.

La Corte d’appello ha rigettato gli appelli, confermando l’inammissibilità della chiamata del terzo e la sussistenza del credito per mancata specifica contestazione. Avverso tale decisione, l’opponente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha esaminato congiuntamente i motivi relativi alla chiamata del terzo, affermando il principio consolidato per cui l’opponente al decreto ingiuntivo ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al giudice per chiamare terzi. La mancanza di tale richiesta determina una decadenza rilevabile d’ufficio e insuscettibile di sanatoria, neppure tramite la costituzione del chiamato. La regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone un atto compiuto in difformità dallo schema legale, mentre la chiamata non autorizzata è l’atto da non compiere, sicché non può produrre effetti sananti. La Corte ha precisato che la decadenza opera anche quando la chiamata riguardi una società di fatto, la cui legittimazione processuale è comunque subordinata alla previa autorizzazione, non essendo parte originaria del rapporto processuale monitorio.

Quanto alla prova del credito, la Corte ha chiarito che l’affermazione del giudice di merito sull’efficacia delle fatture sino a prova contraria non attribuisce ad esse un valore probatorio diverso da quello ordinario. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio per cui, in sede di opposizione, la fattura non costituisce prova dell’esistenza del credito, che deve essere dimostrato dal creditore, ma ha riaffermato la sussistenza in capo all’opponente dell’onere di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa. La mancata osservanza di tale onere fa sì che i fatti non contestati si ritengano non controversi e non richiedano specifiche dimostrazioni. La Corte ha aggiunto che il mancato ricevimento delle fatture non impedisce l’esercizio dell’onere di contestazione, una volta che queste siano conosciute dal debitore a seguito dell’instaurazione del giudizio.

In ordine alle doglianze concernenti l’ammissione delle prove e l’esibizione delle scritture contabili, la Suprema Corte ha rilevato l’assenza di indicazioni specifiche circa il tenore delle istanze disattese e la loro riproposizione in appello, impedendo la valutazione della decisività dei mezzi istruttori non ammessi. Ha inoltre ribadito che i provvedimenti del giudice e la condotta processuale della parte non rientrano nel novero dei fatti storici il cui omesso esame può essere denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Relativamente all’eccezione di compensazione, la Corte ha osservato che il controcredito era assertivamente vantato nei confronti della società di fatto, la cui chiamata in causa è stata dichiarata inammissibile. Tale inammissibilità ha comportato l’impossibilità di esaminare la pretesa creditoria, non potendo realizzarsi la compensazione senza la partecipazione del preteso debitore. Non è pertanto configurabile il vizio di omessa pronuncia, essendosi verificato un assorbimento in senso improprio. La Corte ha infine escluso la necessità di sospendere il giudizio dopo l’impugnazione della sentenza parziale, evidenziando che l’unica possibilità di sospensione è quella della richiesta concorde delle parti, e ha precisato che gli appelli avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva riguardavano un’unica causa, nell’ambito della quale erano state pronunciate due sentenze su questioni diverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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