Onere della prova sulla risalenza del manufatto e ordine di demolizione (TAR Lazio n. 193 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, destinatario dell’ingiunzione di demolizione, l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla legge ponte n. 765 del 1967, che ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni fuori dal centro urbano. Tale regola di riparto dell’onere probatorio discende dal principio di vicinanza della prova e opera anche quando si controverte della necessità del titolo abilitativo. La prova della preesistenza deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca, dovendosi negare rilievo a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a dichiarazioni di terzi. L’ordine di demolizione è atto dovuto, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e non è illegittimo per omessa indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale.

Il Fatto

La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di Roccagorga le ha ingiunto la demolizione di tre opere abusive: una strada di accesso, un piazzale e un fabbricato di modeste dimensioni. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La controversia investe la legittimità del provvedimento repressivo sotto il profilo dell’epoca di realizzazione dei manufatti e delle garanzie procedimentali. Il ricorso arriva alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata sul riparto dell’onere della prova. Spetta al privato dimostrare che il manufatto risale a epoca anteriore all’introduzione del regime autorizzatorio dello ius aedificandi. La regola vale non solo per il condono edilizio, ma ogni volta si discuta dell’esigenza del titolo abilitativo.

Il criterio si fonda sul principio di vicinanza della prova: solo il privato dispone, di norma, di atti e documenti idonei a radicare la certezza sull’epoca di realizzazione, mentre l’amministrazione non può accertare materialmente la situazione sull’intero territorio. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. VI n. 57/2022 e TAR Piemonte n. 130/2023.

Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito la prova rigorosa della preesistenza al 1967. Il Tribunale precisa che la dimostrazione deve basarsi su documentazione certa e univoca, come documenti o foto aeree, e su elementi oggettivi, negando rilievo alle dichiarazioni sostitutive di notorietà e alle dichiarazioni di terzi, non verificabili (Cons. Stato n. 5668/2023, n. 2524/2020, n. 1476/2019, n. 4168/2018).

Il Comune ha dunque correttamente esercitato il potere di repressione degli abusi edilizi, essendo le opere realizzate in assenza di qualsiasi titolo. L’ordine di demolizione è atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria inserita in un procedimento vincolato e tipizzato, rispetto al quale l’abuso rientra nella sfera di controllo dell’interessato (TAR Sicilia n. 1845/2020 e n. 439/2020).

Quanto all’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio indisponibile, il Tribunale esclude che l’indicazione debba comparire nell’ordinanza a pena di illegittimità. La posizione del destinatario è tutelata dal successivo e distinto procedimento di acquisizione, nel quale assume ruolo imprescindibile l’atto di accertamento dell’inottemperanza (Cons. Stato n. 5471/2017, n. 4533/2017, n. 4508/2016, n. 5593/2013, n. 13/2015). Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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