La scelta del modello di gestione dell’illuminazione votiva spetta al Consiglio comunale (TAR Lazio n. 192 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del T.U.E.L., la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale è riservata al Consiglio comunale. La Giunta comunale non può sostituirsi all’organo consiliare disponendo autonomamente l’assunzione diretta del servizio, neppure in via temporanea e nelle more dell’espletamento di una nuova gara. La delibera di Giunta che adotti tale determinazione è pertanto illegittima per incompetenza, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

Il Fatto

Una società, aggiudicataria in esito a project financing del servizio di installazione e gestione dell’illuminazione votiva nei cimiteri comunali, ha visto risolversi il contratto d’appalto per non avere prestato la cauzione definitiva. Preso atto della risoluzione, la Giunta comunale ha deliberato che, nelle more dell’esperimento di una nuova gara, il servizio di allaccio e manutenzione dell’illuminazione votiva fosse gestito direttamente dalle maestranze comunali, con la parte amministrativa affidata all’ufficio cimiteriale coadiuvato dal Settore gare e contratti.

La società ha impugnato davanti al giudice ordinario gli atti negoziali di risoluzione e, davanti al giudice amministrativo, la delibera nella parte in cui disponeva l’assunzione diretta del servizio, deducendone l’invalidità derivata e vizi propri: incompetenza della Giunta rispetto al Consiglio, mancata indicazione di un termine certo per la nuova gara e violazione dell’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 per difetto di relazione motivazionale sulla scelta del modello gestorio. Il Comune si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente, secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., il motivo con cui si deduce l’incompetenza della Giunta ad approvare la delibera di assunzione diretta del servizio per un periodo di tempo imprecisato. La censura è fondata.

Il Tribunale muove dalla qualificazione della fattispecie: la giurisprudenza è consolidata nel ricondurre il servizio di illuminazione votiva nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, richiamando Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010 n. 5620 e T.A.R. Napoli, sez. I, 03.02.2015 n. 809. Su questa base viene individuata la norma attributiva della competenza.

L’art. 42, comma 2, lett. e), del T.U.E.L. riserva espressamente al Consiglio comunale l’adozione delle delibere in materia di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali e affidamento di attività o servizi mediante convenzione. La disposizione assegna dunque all’organo consiliare la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale.

Da qui la conseguenza: la Giunta non poteva sostituirsi al Consiglio nella scelta del modello organizzativo, disponendo autonomamente l’assunzione diretta del servizio di illuminazione votiva, per di più potenzialmente sine die. La scelta del modello gestorio resta rimessa dall’art. 42 all’organo consiliare, senza che assuma rilievo la natura temporanea della misura.

L’accoglimento del vizio di incompetenza determina l’assorbimento degli ulteriori motivi, secondo i principi enunciati da Cons. St., Ad. Pl. n. 5/2015 e desumibili dall’art. 34, comma 2, c.p.a., e comporta l’illegittimità dell’atto impugnato. Il ricorso è accolto nei limiti della motivazione e il provvedimento è annullato; le spese di lite sono compensate in ragione della problematicità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 76 c.p.c.

Tutte le 13 sentenze sull'art. 76 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *