Conto corrente bancario: azzeramento del saldo iniziale se manca parte degli estratti conto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9203 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna parte sia onerata della prova della propria pretesa. In assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni che permettano di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere con riguardo al periodo documentato, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. L’eventuale esistenza dell’affidamento, se non contestata dalla banca, è esclusa dal thema probandum e legittima l’applicazione del principio di non contestazione, vigente anche anteriormente alla riforma dell’art. 115 c.p.c. ad opera della l. n. 69/2009.
Il Fatto
La banca proponeva appello avverso le sentenze del Tribunale di Patti che, in relazione a un contratto di conto corrente, avevano dichiarato la nullità parziale della clausola di capitalizzazione degli interessi e dell’addebito della CMS, condannando l’istituto alla restituzione di somme. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza non definitiva, rigettava la maggior parte dei motivi di gravame, ma disponeva un approfondimento peritale sulla ricostruzione del rapporto, partendo dal saldo riportato nel primo estratto conto disponibile e non dal saldo zero. Con la sentenza definitiva, il giudice del merito condannava i correntisti a pagare alla banca una somma, in riforma della decisione di primo grado. Avverso tale esito, i correntisti proponevano ricorso per cassazione, mentre la società cessionaria del credito proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. La S.C. ha richiamato la giurisprudenza costante in materia di contrapposte domande tra banca e correntista, ribadendo che, una volta esclusa la validità di clausole anatocistiche o di interessi ultralegali e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, ciascuna parte è onerata della prova della propria pretesa. In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che, in mancanza di prova sul periodo non documentato, il saldo deve essere ricalcolato azzerando il saldo iniziale del primo estratto conto disponibile, come stabilito da una serie di pronunce conformi, tra cui Cass. civ., Sez. I, n. 14269 del 2025 e Cass. civ., Sez. I, n. 23852 del 2020. La Corte d’Appello aveva invece errato nel non azzerare il saldo debitore iniziale, ancorando la decisione a un diverso principio giurisprudenziale.
Quanto al ricorso incidentale, la S.C. lo ha dichiarato inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La Corte del merito non aveva applicato la regola sull’onere della prova per ritenere provato l’affidamento, ma lo aveva considerato un fatto incontroverso, in quanto mai contestato dalla banca. Sul punto, la Cassazione ha precisato che il principio di non contestazione, pur formalmente codificato con la riforma dell’art. 115 c.p.c. del 2009, era già vigente nell’ordinamento sulla base di precedenti risalenti, come Cass. civ., Sez. Un., n. 761 del 2002. La mancata contestazione di un fatto allegato dall’attore ne esclude la necessità di prova.
La Corte ha quindi accolto il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della controricorrente.
Nota della Redazione
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