Silenzio assenso su autorizzazione stazione radio base e illegittimità regolamento localizzativo (TAR Lazio n. 156 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 decorre dalla cessazione della sospensione determinata dalla pendenza del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, unico elemento necessario all’esame della domanda che risulti mancante al momento della presentazione. Ove entro tale termine perentorio non intervenga un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, l’istanza si intende accolta e il titolo si perfeziona per silenzio assenso. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non integra diniego espresso e non impedisce definitivamente la formazione del titolo, che può essere rimosso solo mediante un provvedimento di annullamento in autotutela. È illegittimo il regolamento comunale che individui i siti di installazione come unici punti ammessi, traducendosi in una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, non consentita al Comune.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, presenta il 10 marzo 2020 al Comune un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base, con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica. L’ARPA rilascia parere favorevole sotto il profilo radio-protezionistico.
Il Comune sospende più volte i termini in attesa dell’autorizzazione paesaggistica, rilasciata il 13 novembre 2020, e il 10 agosto 2020 comunica i motivi ostativi, rilevando che il nuovo Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 17.06.2020, colloca il sito in area diversa da quella indicata dalla società. Il 15 ottobre 2021 il SUAP nega l’autorizzazione; seguono l’ordinanza di sospensione dei lavori del 18 ottobre 2021 e quella di demolizione del 2 dicembre 2021. La società impugna dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Nella versione vigente ratione temporis, l’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 prevede che le istanze si intendano accolte qualora, entro novanta giorni, non sia comunicato un diniego o un parere negativo dell’organismo di controllo. La sospensione dei termini disposta dal Comune in pendenza dell’autorizzazione paesaggistica, poi rilasciata, fa decorrere nuovamente il termine dalla cessazione della sospensione.
Il TAR ricostruisce la sequenza: istanza del 10 marzo 2020, parere ARPA favorevole del 27 marzo 2020, quattro sospensioni dei termini, comunicazione ex art. 10-bis del 10 agosto 2020, autorizzazione paesaggistica del 13 novembre 2020. Da quest’ultima data riprende a decorrere il termine perentorio di novanta giorni, che scade l’11 febbraio 2021 senza alcun diniego espresso. Il titolo si è quindi perfezionato per silenzio assenso; il provvedimento di diniego interviene oltre duecento giorni dopo.
Il Collegio respinge la tesi del Comune secondo cui la domanda sarebbe stata incompleta: l’unico elemento mancante era l’autorizzazione paesaggistica, poi rilasciata, e la comunicazione dei motivi ostativi è atto endoprocedimentale, non diniego. L’eventuale difformità rispetto alla mappa delle localizzazioni avrebbe dovuto essere contestata con un provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio ormai formato, nella specie non adottato.
In via ulteriore, il TAR rileva il vizio motivazionale. Il nuovo Regolamento, agli artt. -OMISSIS- e 7, consente l’installazione solo nei siti indicati nella mappa delle localizzazioni. Il precedente Regolamento era stato annullato con sentenza n. 700 del 9 dicembre 2019 per aver introdotto divieti generalizzati. Richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 2621 del 2023 e la modifica dell’art. 8 della legge n. 36/2001, il Collegio afferma che la specificazione dei siti è ammessa solo in negativo, a fini di tutela, e non può estendersi alla loro individuazione come unici punti ammessi.
Poiché il diniego si fonda sulla sola circostanza che il sito non rientri tra quelli concordati, senza un’adeguata istruttoria sulla possibilità di aggiornare la mappa, esso si risolve in un divieto aprioristico e risulta illegittimo. Il ricorso è accolto con annullamento del diniego e delle ordinanze che ne sono derivate; le spese sono liquidate in favore della società.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.