Revoca NCC legittima per violazione del vincolo di territorialità (TAR Marche n. 165 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente è legittima quando l’istruttoria amministrativa dimostri il sostanziale trasferimento dell’attività al di fuori del territorio di riferimento e la conseguente violazione del vincolo di territorialità. Le deroghe all’obbligo di rientro in rimessa introdotte dall’art. 11, commi 4, 4-bis e 4-ter, legge n. 21/1992 e riconosciute dalla Corte costituzionale n. 56 del 2020 non eliminano il collegamento funzionale del servizio con la comunità del Comune che ha rilasciato il titolo. Il rientro in sede e in rimessa, pur dopo una serie di viaggi tra loro collegati, non può essere del tutto omesso, e il servizio deve essere svolto prevalentemente a favore dell’utenza locale. La mancata comunicazione di avvio del procedimento alla società conferitaria dell’autorizzazione non determina l’annullamento quando la società abbia comunque avuto effettiva conoscenza dell’iniziativa e possibilità di interlocuzione.
Il Fatto
Il SUAP dell’Unione Montana del Montefeltro, all’esito di accertamenti svolti su segnalazione di un’associazione di categoria, ha disposto la revoca dell’autorizzazione NCC n. 5 del 2022, già rilasciata al titolare ed ex licenza risalente al 2005, contestando la ripetuta violazione degli artt. 3 e 11 legge n. 21/1992. Nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 23 dicembre 2022 il veicolo non sarebbe mai stato visto circolare nel territorio comunale né uscire o rientrare in autorimessa.
Il titolare e la società cooperativa conferitaria hanno impugnato la revoca davanti al TAR, deducendo la violazione del contraddittorio per mancata comunicazione di avvio alla società, l’insufficienza dell’istruttoria, l’omessa considerazione delle deroghe normative e della giurisprudenza costituzionale, il difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione. Hanno chiesto anche il risarcimento dei danni. L’Unione si è costituita e un’associazione di noleggiatori ha spiegato intervento ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando l’indirizzo secondo cui l’omessa comunicazione di avvio assume rilievo meramente formale quando l’interessato abbia comunque avuto piena conoscenza dell’iniziativa e concreta possibilità di interlocuzione, anche in forza dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. La comunicazione era stata correttamente indirizzata al titolare dell’autorizzazione; la società conferitaria, peraltro, aveva partecipato al procedimento riscontrando le contestazioni del SUAP.
Quanto ai motivi restanti, il TAR chiarisce che l’amministrazione ha sempre contestato la mancata presenza del veicolo sul territorio comunale, non lo sporadico mancato rientro in autorimessa. I controlli in loco, protratti per oltre un bimestre e uniti agli ulteriori elementi istruttori, sono stati letti come indizio di un sostanziale trasferimento dell’attività fuori zona, con conseguente violazione del vincolo di territorialità.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo alla Corte costituzionale n. 56 del 2020 e a Cons. Stato, Sez. V, n. 4795 del 2023: il servizio NCC conserva dimensione locale, anche provinciale; sono ammesse altre rimesse in ambito provinciale e non è imposto il rientro in rimessa tra viaggi temporalmente contigui, ma resta fermo il collegamento con la comunità di riferimento. L’obbligo di sede e rimessa nel Comune autorizzante risponde all’esigenza di garantire un servizio complementare ai trasporti di linea.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva la violazione del vincolo: dal contratto stipulato dalla società per il servizio di transfer su Roma emerge lo svolgimento dell’attività in favore di altra utenza. I controlli, pur su arco temporale limitato, costituiscono elementi indiziari valutati insieme ad altri. I ricorrenti non hanno offerto prova contraria; le dichiarazioni depositate tardivamente sono mere dichiarazioni di parte, prive di riscontri documentali. La motivazione è adeguata e il richiamo alle norme violate è sufficiente.
Il ricorso è quindi respinto e l’istanza risarcitoria rigettata. Le spese sono liquidate in favore dell’Unione resistente, con compensazione verso l’interventore.
Nota della Redazione
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