Porto d’armi, assoluzioni e motivi ostativi non valutati dalla Questura (TAR Lombardia n. 3810 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma deroga al divieto posto dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, ed è subordinato a un giudizio prognostico di affidabilità che l’Amministrazione deve svolgere in concreto. Il diniego è illegittimo quando la Questura, pur avendo attivato il procedimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non valuti le osservazioni difensive e i fatti sopravvenuti favorevoli dedotti dall’istante, tra cui le sentenze di assoluzione dalle imputazioni richiamate nei motivi ostativi. L’Amministrazione ha l’onere di accertare se la portata offensiva di fatti risalenti nel tempo sia ancora attuale e se essi continuino a spiegare riflessi negativi sulla personalità del soggetto. In mancanza di tale ponderazione, il giudizio di inaffidabilità risulta illegittimo e il provvedimento va annullato, con effetto conformativo che impone il riesame della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda per ottenere il porto di fucile per uso sportivo, trasmessa alla Questura di Milano nel marzo 2021. All’esito dell’istruttoria emergevano diversi precedenti: una misura di sorveglianza speciale risalente al 2001, condanne per ricettazione e per omesso versamento di ritenute previdenziali, oltre a due arresti per tentato omicidio, detenzione di armi da taglio e associazione a delinquere di stampo mafioso. La Questura comunicava i motivi ostativi; l’istante replicava con memoria, evidenziando di essere stato assolto da tutte le imputazioni e producendo certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti negativi.

L’Amministrazione non riteneva condivisibili le giustificazioni e respingeva l’istanza con provvedimento del 29 novembre 2021, ravvisando forti dubbi sul possesso dei requisiti di assoluta affidabilità e buona condotta. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 r.d. n. 733/1931 e il difetto di motivazione e istruttoria in relazione alla legge n. 241/1990. Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria di stile, producendo la documentazione posta a fondamento del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina degli artt. 11 e 43 r.d. n. 733/1931 e richiama la Corte cost. n. 440 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l’onere di provare la propria buona condotta, e la Corte cost. n. 109 del 2019, che ha attenuato la rigidità della preclusione, ripristinando il potere discrezionale dell’Amministrazione.

Il giudizio di affidabilità ha natura prognostica e induttiva: non richiede la certezza del pericolo, ma la sua probabilità. L’Amministrazione valuta la personalità complessiva del soggetto, la sua storia di vita e le presumibili evoluzioni del percorso esistenziale, senza essere vincolata all’esito dei giudizi penali. Il diniego ha finalità preventiva e mira a evitare che il titolo venga rilasciato a chi denoti scarsa affidabilità nell’uso delle armi.

Su questi presupposti la Corte rileva che la Questura ha ritenuto le allegazioni difensive mere “giustificazioni”, senza considerare che il ricorrente aveva dedotto fatti sopravvenuti favorevoli e gli estremi delle sentenze di assoluzione, oltre a casellari negativi. L’Amministrazione avrebbe dovuto accertare tali circostanze e il decorso del tempo rispetto ai fatti ascritti, verificando l’attualità della loro portata offensiva, tanto più che era stata la stessa autorità procedente a sollecitare chiarimenti con i motivi ostativi.

Il mancato esame delle osservazioni integra la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e, al contempo, è sintomatico di un’illegittima valutazione di inaffidabilità. Non emerge, allo stato, una pericolosità sociale tale da fondare il diniego. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese e obbligo di riesame nel rispetto dei principi enunciati, secondo l’effetto conformativo della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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