Onorari nel giudizio di ottemperanza tra tabelle ministeriali e discrezionalità del giudice (Cons. Stato n. 7701 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un giudicato civile, la liquidazione degli onorari difensivi avviene sulla base dei valori stabiliti nelle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con applicazione della riduzione di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. Il giudice può tuttavia esercitare il margine di discrezionalità riconosciutogli dalla stessa disposizione, che impone di valutare l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare. Ne consegue che la serialità del contenzioso, l’obiettiva semplicità della controversia e il ridotto valore della somma da accreditare giustificano una liquidazione contenuta, purché motivata e conforme al decoro professionale.

Il Fatto

Una docente di istituzioni scolastiche pubbliche ha chiesto al TAR Piemonte l’esecuzione del giudicato civile formatosi su una sentenza del Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle la carta del docente ex art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con accredito dell’importo annuo di € 2.000.

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato l’esecuzione del giudicato, condannando l’Amministrazione alla refusione delle spese, liquidate in € 500,00 con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore antistatario. La quantificazione è avvenuta applicando la dimidiazione prevista dall’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, motivata con la marcata serialità della controversia e con la difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. La docente ha appellato lamentando la violazione dei parametri ministeriali e la lesione del decoro professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la censura secondo cui la riduzione al 50% sarebbe stata applicata sui valori minimi della tabella n. 21, relativa ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, anziché sui valori medi. L’appellante, sul presupposto del carattere vincolante delle tariffe ministeriali, ha invocato le modifiche introdotte con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, e ha chiesto la liquidazione complessiva di € 1.189,00 per il primo grado.

Il Consiglio di Stato ha richiamato, quali precedenti specifici ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le sentenze della Sezione n. 6920 del 5 agosto 2025, n. 4431 del 22 maggio 2025 e n. 3897 del 7 maggio 2025. Tali decisioni, rese in giudizi di ottemperanza analoghi, avevano già giudicato inadeguati gli onorari liquidati in primo grado dal TAR.

Il percorso argomentativo muove dal valore vincolante delle tabelle ministeriali, ma ne coordina l’applicazione con il margine di discrezionalità che l’art. 4, comma 1, del decreto riconosce al giudice, chiamato a valutare «l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare». Su questa base la Sezione ha considerato l’obiettiva semplicità del contenzioso e la sua serialità, già rilevata dal giudice di primo grado con statuizione non censurata, nonché il ridotto valore della somma da accreditare.

L’appello è stato quindi accolto nei termini esposti, con parziale riforma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono state compensate, restando fermo il diritto della parte appellante e del difensore dichiaratosi anticipatario alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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