Opera precaria e vincolo paesaggistico: demolizione doverosa e revoca del patrocinio (TAR Sicilia n. 3295 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un’opera edilizia si desume dal criterio funzionale, non da quello strutturale: rileva la destinazione concreta del manufatto e la stabilità dell’esigenza che esso soddisfa, non la sua smontabilità o la mancata infissione permanente al suolo. Un’opera destinata a uso perdurante nel tempo deve essere assentita con permesso di costruire e non beneficia del regime delle opere precarie. In area gravata da vincolo paesaggistico o sismico, la realizzazione senza la previa autorizzazione paesaggistica impone la demolizione come atto dovuto, anche quando l’opera sia qualificabile come pertinenza o come struttura leggera. La misura ripristinatoria è sorretta da motivazione adeguata quando contiene la descrizione morfologica, costruttiva e dimensionale dell’abuso, l’indicazione della normativa violata e degli estremi di localizzazione; essa non richiede la ponderazione dell’interesse privato al mantenimento in loco, perché l’interesse pubblico alla riparazione dell’illecito risiede in re ipsa.

Il Fatto

Le ricorrenti, comproprietarie di un terreno in zona verde agricolo nel Comune di -OMISSIS-, impugnavano l’ordinanza con cui il responsabile del settore Tecnico aveva intimato la demolizione di un manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi. Secondo la loro prospettazione si trattava di un deposito per attrezzi di circa 50 mq, struttura metallica aperta su tre lati, copertura a pannelli rimovibili, quindi opera precaria per la quale non era necessario il permesso di costruire.

Il Comune resisteva eccependo l’infondatezza del ricorso e rappresentando che il fondo è gravato da vincolo sismico e paesaggistico, che il manufatto misura 69 mq, non rispetta il lotto minimo e le distanze dai confini e non è adibito a ricovero di attrezzi ma a uso abitativo, con struttura portante in pilastri metallici, infissi in alluminio, illuminazione elettrica e arredi interni. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 23 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il ragionamento muove da un dato processualmente incontestato: le ricorrenti non hanno contestato la presenza del vincolo sismico e di quello paesaggistico sul fondo, così confermandolo. Da qui la conseguenza: in area vincolata la costruzione presuppone la previa autorizzazione sismica e paesaggistica e, in loro mancanza, la demolizione è doverosa, a prescindere dalla qualificazione dell’opera come precaria.

Il Tribunale affronta poi il profilo della precarietà, negando che nel contesto siciliano essa possa ricavarsi dal solo dato strutturale. L’opera deve essere preordinata a esigenze meramente temporanee. Nel caso concreto il Comune ha dimostrato, anche con documentazione fotografica, la destinazione abitativa stabile: pilastri in scatolato metallico, copertura in pannelli, pavimentazione in calcestruzzo, infissi esterni, illuminazione elettrica e oggetti di arredo. La permanenza dell’esigenza esclude la qualificazione come opera precaria e imponeva il permesso di costruire.

Il percorso è sostenuto da un richiamo ampio alla giurisprudenza amministrativa: TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 2256 del 2024, Cons. giust. amm. Sicilia n. 335 del 2024, C.G.A., Sez. riun., n. 338/2013, Cons. Stato, Sez. V, n. 1776 del 2013, Cons. Stato, Sez. VII, n. 10847 del 2022, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2531 del 2024. Il criterio discretivo adottato è quello funzionale: un’opera smontabile ma destinata a utilizzazione perdurante altera stabilmente il territorio e non può godere del regime delle opere precarie.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene la motivazione del provvedimento adeguata e autosufficiente, perché contiene la compiuta descrizione delle opere abusive, l’individuazione delle violazioni e della normativa applicata (art. 31 del d.P.R. n. 380/2001). La misura repressivo-ripristinatoria è atto dovuto e vincolato, non soggetta a ponderazione con l’interesse privato alla coltivazione del fondo: l’interesse pubblico alla riparazione dell’illecito è in re ipsa e il carattere permanente dell’abuso non consente affidamenti.

Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio dispone però la revoca del gratuito patrocinio già accordato, valorizzando la natura evidente e oggettivamente manifesta degli abusi e ordinando l’oscuramento delle generalità delle ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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