Verifica di anomalia del RUP, giudizio plurimotivato e contraddittorio procedimentale (TAR Calabria n. 342 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è di regola di competenza del RUP, mentre il supporto della Commissione di gara ha carattere solo eventuale, salvo che il disciplinare ne imponga l’acquisizione obbligatoria. Il giudizio di anomalia non ha funzione sanzionatoria e non consiste nella ricerca di singole inesattezze, ma nella valutazione complessiva dell’attendibilità dell’offerta. In caso di esito negativo, la stazione appaltante è tenuta a una motivazione rigorosa ed analitica, che renda percepibile il percorso logico di mancato accoglimento delle giustificazioni dell’offerente. Il contraddittorio endoprocedimentale è assicurato dalla richiesta di giustificazioni ex art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, senza necessità di un ulteriore preavviso di esclusione. Ove il provvedimento sia plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è sufficiente a sorreggerlo.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara bandita dalla Provincia di Cosenza per conto del Consorzio di Bonifica, avente ad oggetto interventi di adeguamento del sistema irriguo consortile. All’esito delle sedute, la Commissione la collocava al primo posto, ma la sua offerta risultava anomala. Il RUP avviava quindi il sub procedimento di verifica, che si chiudeva con la conferma del giudizio di anomalia e con il parere positivo sull’offerta della seconda classificata, alla quale la gara veniva aggiudicata.
La società impugnava la delibera di aggiudicazione e i verbali di verifica, deducendo la mancanza del supporto della Commissione, l’incompetenza del RUP, la pretesa “caccia all’errore” e il difetto di analiticità della motivazione. Con motivi aggiunti censurava anche la violazione del contraddittorio procedimentale e chiedeva il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. L’esclusione è contenuta nel verbale di verifica oggetto di impugnazione e, in ogni caso, le censure riferite al procedimento di verifica sono ragionevolmente inclusive della determinazione espulsiva che ne costituisce l’esito. Quanto alla genericità, i motivi risultano specifici ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’art. 29 del disciplinare prevede il coinvolgimento della Commissione come solo eventuale, in coerenza con le Linee guida A.N.A.C. n. 3/2016. Il mancato supporto della Commissione non vizia quindi il sub procedimento, essendo la titolarità del compito attribuita al RUP.
Nel ricostruire i principi della verifica, il giudice richiama il consolidato orientamento secondo cui il procedimento non è volto alla ricerca di singole inesattezze, ma all’accertamento dell’affidabilità complessiva dell’offerta; le giustificazioni sono modificabili e ammettono compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti affidabile. Il giudizio positivo non richiede motivazione analitica, mentre quello negativo impone una motivazione rigorosa che renda intellegibile il percorso logico seguito.
Il Collegio ritiene corretto il modus procedendi del RUP: le plurime richieste di chiarimenti rientrano nella piena facoltà dell’amministrazione e non integrano alcuna “caccia all’errore”. Le giustificazioni offerte erano generiche e prive di supporto documentale adeguato, e il RUP non era tenuto a sopperire autonomamente alle lacune con ricerche di mercato. Quanto alla pretesa invasione del merito tecnico, la censura è fondata ma non decisiva: il provvedimento è plurimotivato e la legittimità di una sola ragione indipendente è sufficiente a sorreggerlo, secondo il richiamato orientamento.
Infine, il contraddittorio è garantito dalla richiesta di giustificazioni, che ha funzione meramente istruttoria e non richiede un preavviso di esclusione. Respinta la domanda caducatoria, è respinta anche quella risarcitoria. Le spese sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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