Preavviso in SIC irrilevante se troppo risalente alla prima iscrizione (ABF Collegio di Roma n. 687 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia ha la funzione di rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento, consentendogli di sanarlo prima dell’iscrizione, e deve essere inviato almeno quindici giorni prima della segnalazione. L’obbligo sussiste per tutte le persone fisiche, siano consumatori o non consumatori, e costituisce requisito di legittimità del trattamento, come affermato dal Collegio di Coordinamento n. 4632 del 2023. L’invio tramite sistema T-notice è astrattamente idoneo a comprovare la ricezione del preavviso, anche presso un indirizzo di posta elettronica ordinaria, in presenza di attestazione di avvenuta consegna. Tuttavia il preavviso non assolve l’obbligo informativo se risulta troppo risalente rispetto alla prima segnalazione, non essendo più idoneo a rappresentare l’imminenza dell’iscrizione.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato oggetto di segnalazioni presso i SIC da parte dell’intermediario resistente senza aver ricevuto alcun preavviso di iscrizione. Chiede pertanto la cancellazione delle segnalazioni asseritamente illegittime.
L’intermediario precisa che in data 06.02.2020 il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento e che, nelle more del rapporto, si era reso inadempiente alle obbligazioni di pagamento. Sostiene di aver inviato, a mezzo T-notice, i preavvisi di imminente segnalazione in quattro date comprese tra il 2021 e il 2023, e conclude per il rigetto del ricorso. La controversia non investe la legittimità sostanziale delle segnalazioni, ma solo il difetto del preavviso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la funzione del preavviso: rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento e consentirgli di sanarlo prima dell’iscrizione nelle banche dati creditizie. Il preavviso deve intervenire almeno quindici giorni prima della segnalazione. L’obbligo riguarda tutte le persone fisiche, consumatori e non consumatori.
Il richiamo al Collegio di Coordinamento n. 4632 del 2023 chiarisce che l’obbligo di preavviso di cui all’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia del 2004 e all’art. 5, comma 6, del Codice di condotta del 2019 trova fondamento nel diritto eurounitario in materia di protezione dei dati personali. Il preavviso integra la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti.
Dalle visure emerge che in CRIF, all’ultimo aggiornamento del 7.4.2025, risultavano segnalate insolvenze da aprile 2022, con contratto estinto il 25.7.2023 e visibilità sospesa. In CTC, all’ultimo aggiornamento del 28.2.2025, risultavano segnalati ritardi di pagamento a partire sempre da aprile 2022, con chiusura a saldo e stralcio.
Quanto alla modalità di invio, il Collegio ritiene il sistema T-notice astrattamente idoneo a comprovare la ricezione del preavviso, benché la comunicazione sia stata inviata a un indirizzo di posta elettronica ordinaria, in considerazione dell’attestazione di avvenuta consegna e della previsione contrattuale. Richiama in tal senso la decisione del Collegio di Roma n. 23402/2021 e la decisione del Collegio di Bari n. 7173/2023.
Il preavviso del 10.11.2021, il più prossimo alla prima segnalazione fra quelli inviati, risulta però ricevuto solo l’11.11.2021 e appare troppo risalente rispetto alla segnalazione di aprile 2022. Non assolve quindi l’obbligo informativo relativo alla segnalazione imminente. Per tale ragione il ricorso è accolto limitatamente alle segnalazioni anteriori al 17 marzo 2023, data del preavviso da ultimo inviato e ricevuto.
Il Collegio accerta l’illegittimità delle segnalazioni antecedenti al 17 marzo 2023 e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione. Condanna inoltre l’intermediario al pagamento del contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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