Improcedibile il ricorso se manca il deposito della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. I n. 27471 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che abbia allegato, espressamente o implicitamente, la notificazione della sentenza impugnata ai fini del decorso del termine breve è tenuto a depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. L’onere non è escluso dalla c.d. prova di resistenza, né dalla produzione della relata da parte del controricorrente o dalla sua presenza nel fascicolo d’ufficio. La mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, restando precluso ogni esame dell’atto.
Il Fatto
Un investitore aveva convenuto la banca davanti al Tribunale di Prato, lamentando che su un conto corrente erano state compiute operazioni in titoli e derivati, per un onere complessivo superiore a venti milioni di euro, con saldo finale negativo, senza che fosse stata acquisita la relativa provvista documentale. Chiedeva restituzione di somme e risarcimento.
Dopo un primo accoglimento in prime cure, la Corte d’appello di Firenze aveva respinto la domanda; la Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva accolto alcuni motivi con rinvio. La nuova pronuncia della Corte territoriale, nel respingere le pretese, era stata impugnata nuovamente dall’investitore con ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La nota di deposito della decisione impugnata indicava espressamente che la sentenza era stata notificata in una data anteriore, con il conseguente operare del termine breve di impugnazione. Da tale allegazione derivava a carico della parte ricorrente l’onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la previsione dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione: la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità, salvo che il documento mancante sia stato depositato nei termini, risulti nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio, oppure il ricorso sia stato notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione.
Nel caso concreto nessuna di tali condizioni risulta integrata. Il ricorrente non ha depositato la copia notificata della sentenza; nessuno degli allegati al ricorso consiste nella relativa notificazione, che non compare neppure nell’elenco documenti posto in calce. La notificazione non si rinviene nemmeno tra gli allegati prodotti dalla controricorrente.
La notifica del ricorso risulta intervenuta oltre il termine breve, computato con riferimento alla pubblicazione della sentenza impugnata. La pronuncia esclude il contrasto con l’art. 6 CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte europea, perché la declaratoria costituisce una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del giudizio di legittimità e non compromette l’accesso a un tribunale.
Accertata l’improcedibilità, la Corte dichiara precluso l’esame dei motivi e delle eccezioni della controricorrente, secondo il principio per cui, quando il ricorso è improcedibile, il suo esame non è consentito neppure per rilevarne l’inammissibilità. Seguono la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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