Opere abusive in zona vincolata, irrilevante la qualificazione edilizia (Cons. Stato n. 4319 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico la sanzione demolitoria è dovuta per tutte le opere costruite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica. Opera il principio di indifferenza del titolo astrattamente necessario: ai fini del potere repressivo rileva che l’intervento sia stato realizzato in zona vincolata e in assoluta carenza di abilitazione, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. È irrilevante la qualificazione dell’opera come manutenzione straordinaria, ristrutturazione leggera o pertinenza, quando gli interventi abbiano alterato volumi e sagoma del preesistente edificio e abbiano autonoma destinazione abitativa. L’ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico, né valutazione del tempo trascorso.
Il Fatto
Il Comune di Pozzuoli ha ordinato la demolizione di opere edilizie realizzate in area assoggettata a vincolo paesaggistico. Il provvedimento descrive ampliamenti su un lastrico solare per circa 65 mq, la realizzazione al secondo livello di un manufatto abitativo di circa 48 mq, un locale deposito-garage e una tettoia in legno sul terrazzo del terzo livello. In precedenza il Comune aveva respinto, con due provvedimenti del 2013, le istanze di condono edilizio presentate dalla ricorrente.
La proprietaria ha impugnato l’ordine di demolizione davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, sostenendo la natura pertinenziale e di manutenzione straordinaria delle opere, l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica e l’illegittimità della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione delle opere. La motivazione dell’ordinanza le descrive in modo preciso e ne emerge una consistente alterazione dello stato dei luoghi. Non è ravvisabile la natura pertinenziale: il vincolo pertinenziale è riconoscibile solo per opere di modestissima entità e accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per impianti tecnologici, non per interventi che presentino autonoma destinazione abitativa e non siano coessenziali.
La Corte richiama sul punto Consiglio di Stato n. 7326 del 30 agosto 2024. Gli interventi hanno modificato volumi e sagoma dell’edificio preesistente e non possono essere ricondotti ai volumi tecnici. Le censure sulla manutenzione straordinaria o sulla ristrutturazione leggera risultano quindi prive di pregio.
Il passaggio centrale riguarda il regime delle aree vincolate. Il territorio del Comune di Pozzuoli è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico. L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione delle opere costruite senza titolo in aree vincolate. Per le opere abusive realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica vale il principio di indifferenza del titolo: l’esercizio del potere repressivo è legittimo a prescindere dal titolo astrattamente idoneo, rilevando la zona vincolata e la carenza di abilitazione (Consiglio di Stato n. 9557 del 6 novembre 2023).
Ne deriva che l’applicazione della sanzione demolitoria è doverosa e che è priva di pregio la censura fondata sull’art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia, che prevede la sanzione pecuniaria per gli interventi in assenza o difformità dalla SCIA.
Il Collegio esclude poi il difetto di motivazione. Dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che non esige specifica motivazione né comparazione degli interessi contrapposti e non deve tenere conto del tempo intercorso (Consiglio di Stato n. 1653 del 19 febbraio 2024; n. 2816 del 2 aprile 2025). L’istruttoria risulta completa anche perché i dinieghi di sanatoria del 2013 non sono stati impugnati in primo grado, con la conseguenza che l’ordine risulta dovuto anche per tale profilo. L’appello è respinto, con condanna alle spese di Euro 4.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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