Opere di connessione separabili dalla PAS dell’impianto fotovoltaico in area idonea (TAR Marche n. 156 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 è ascrivibile al genus della s.c.i.a. e costituisce titolo privatistico non impugnabile, rispetto al quale l’amministrazione può intervenire, decorso il termine di trenta giorni, solo con i poteri di autotutela atipica di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990. La Regione non può disconoscere l’attività già assentita dall’ente competente né imporre un aggravio procedimentale per un impianto localizzato in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c), del d.lgs. n. 199/2021. Le opere di connessione alla rete possono essere oggetto di separata autorizzazione, non sovrapponendosi all’iter semplificato dell’impianto. L’atto che, a seguito di riesame giurisdizionale, ribadisca l’improcedibilità senza motivare sui riflessi delle prerogative regionali è viziato da eccesso di potere.
Il Fatto
La società ricorrente ha ottenuto dal Comune di Tavullia, con determinazione n. 675 del 28 dicembre 2023, all’esito di conferenza di servizi, la PAS per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9.200 kW, ubicato in parte in una cava cessata, area considerata idonea. Per la posa del cavidotto e delle opere di connessione alla rete l’impresa ha presentato istanza alla Regione, dichiarando di non avere la disponibilità delle aree interessate e chiedendo la dichiarazione di pubblica utilità.
La Regione ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza, ritenendo inapplicabile la PAS e necessaria l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 di competenza provinciale. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare per il riesame; l’amministrazione ha confermato il diniego con nota del 4 ottobre 2024. La società ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’atto originario sostituito dalla nota del 4 ottobre 2024. I motivi aggiunti sono invece fondati. La Regione non può rimettere in discussione la PAS rilasciata dal Comune: si tratta di titolo incontestato e non oggetto di autotutela, valido ed efficacie.
Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5715 del 2018, n. 130 del 2023 e n. 1566 del 2025, il TAR qualifica la PAS come atto soggettivamente e oggettivamente privato, sottratto al regime del controllo preventivo. Decorso il termine decadenziale, l’amministrazione può agire solo con i poteri di autotutela atipica ex art. 19 della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1737 del 2022), esercitabili dal solo Comune che ha adottato la determinazione.
L’atto regionale è viziato da eccesso di potere. La Provincia di Pesaro e Urbino, autorità competente per l’autorizzazione unica, ha partecipato alla conferenza e non ha sollevato obiezioni: la Regione non può porre nel nulla tale decisione implicita né imporre l’avvio di un procedimento ulteriore. Manca inoltre ogni motivazione sui riflessi della procedura semplificata sulle prerogative regionali ex L.R. Marche n. 19/1988, relativa alle opere di trasporto e distribuzione di energia “comunque prodotta”.
Il collegio ritiene possibile un doppio binario: via semplificata per l’impianto in sito idoneo, ordinaria procedura regionale per le opere di connessione esterne. Il parere del MASE del 20 dicembre 2023 è pertinente, poiché l’impianto rientra tra le opere di manutenzione ordinaria ex art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, introdotto dall’art. 47 del D.L. n. 13/2023 (cfr. TAR Veneto n. 1922 del 2024; TAR Sardegna n. 790 del 2024). L’atto è annullato e la Regione è tenuta ad avviare e concludere il procedimento entro novanta giorni.
Nota della Redazione
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