Vincolo indiretto sui fabbricati rurali e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Abruzzo n. 122 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di particolare interesse culturale e le prescrizioni di tutela indiretta costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del difetto di motivazione, dell’erronea valutazione dei presupposti fattuali e dell’irragionevolezza. La scelta di frazionare un complesso immobiliare unitario, sottoponendo il corpo principale a vincolo diretto e i fabbricati rurali a vincolo indiretto, è assistita da ragionevolezza tecnica quando si fondi su una valutazione autonoma e autosufficiente dei differenti caratteri storico-artistici dei singoli edifici. Il vincolo indiretto o di zona risponde alla funzione di proteggere il contesto ambientale e urbanistico del bene culturale e non esige, per la sua imposizione, la previa qualificazione del bene tutelato in via diretta.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario di un complesso immobiliare composto da una villa ottocentesca, da fabbricati rurali e da un edificio adibito a stalla-magazzino. Con decreto del 31 ottobre 2014 il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo ha dichiarato l’interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004 del solo corpo centrale, dettando contestualmente prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto per i terreni e i fabbricati limitrofi.

Il comproprietario, al fine di ottenere un incremento del finanziamento pubblico per la ricostruzione post-sisma, ha chiesto in più occasioni alla Soprintendenza di estendere la dichiarazione di interesse culturale agli altri fabbricati del compendio, producendo una relazione tecnica con ulteriore documentazione. L’amministrazione ha confermato le disposizioni di tutela già contenute nel decreto. Il ricorrente ha impugnato la nota di conferma dinanzi al giudice amministrativo, deducendo il contrasto con le risultanze istruttorie, il difetto di motivazione e l’irragionevole differenziazione dei regimi di tutela.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce in via preliminare la distinzione tra vincolo diretto, disciplinato dagli artt. 10 e seguenti d.lgs. n. 42/2004, che grava sul bene dichiarato di rilevanza culturale, e vincolo indiretto o di zona, disciplinato dagli artt. 45 e seguenti, che incide sul contesto ambientale e urbanistico del bene tutelato mediante prescrizioni atipiche strumentali alla sua protezione. Su tale premessa si innesta il richiamo alla Corte costituzionale n. 111 del 2016, che ha reputato ragionevole la differenziazione dei regimi di tutela, rimettendo alla discrezionalità del legislatore la scelta relativa all’intensità della protezione nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il giudice richiama quindi l’orientamento consolidato secondo cui il giudizio dell’amministrazione preposta alla tutela culturale è connotato da discrezionalità tecnico-valutativa e da un rilevante margine di opinabilità. Il sindacato resta circoscritto al difetto di motivazione, all’erronea valutazione dei presupposti fattuali e all’irragionevolezza, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1510 del 2022; parimenti la scelta delle prescrizioni indirette è rimessa all’amministrazione nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 8167 del 2022.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene la scelta di frazionare il compendio assistita da ragionevolezza tecnica. La relazione storico-artistica allegata al decreto valorizza le differenti epoche di costruzione e la presenza di elementi costruttivi e decorativi fortemente caratterizzanti della sola villa, qualificata come mirabile esempio di architettura residenziale extraurbana. Nei fabbricati rurali e nella stalla tali elementi non sono stati rilevati, così che deve escludersi che la Soprintendenza abbia considerato il compendio come un unicum.

Il Collegio confuta i tre argomenti del ricorrente. L’affermazione che i fabbricati rurali maggiormente caratterizzano il compendio attiene alla sola funzione di ospitare i lavoratori. Gli elementi architettonici della relazione integrativa non introducono circostanze non conosciute o non valutate in sede di adozione del decreto. La proposta di vincolo riguarda la sottoposizione alle disposizioni del Codice e non al vincolo diretto. L’imposizione del vincolo indiretto si fonda dunque su una valutazione autonoma e autosufficiente rispetto a quella che sorregge il vincolo diretto sul corpo centrale.

Il ricorso è integralmente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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