Nulla-osta sismico, ampliamento del sottotetto e qualificazione come sopraelevazione (TAR Sicilia n. 1687 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il previo nulla-osta del Genio civile, richiesto per gli interventi in zona sismica, costituisce condizione di efficacia del titolo edilizio: in sua assenza le opere realizzate sono abusive e legittimamente se ne dispone la sospensione ai sensi dell’art. 97 d.P.R. n. 380/2001. L’art. 90 d.P.R. n. 380/2001 non sottrae gli interventi diversi dalla sopraelevazione all’obbligo di autorizzazione sismica. In sede di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la verifica della doppia conformità si estende alle norme sismiche, sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. L’ampliamento di un sottotetto che lo trasformi in volume potenzialmente abitabile integra sopraelevazione ai sensi del punto 8.4.3 del D.M. 17 gennaio 2018, con obbligo di adeguamento strutturale.
Il Fatto
La ricorrente otteneva una concessione edilizia per la manutenzione del tetto di un fabbricato di sua proprietà, con recupero del sottotetto, e comunicava l’ultimazione dei lavori. Il Comune disponeva la sospensione, rilevando l’assenza del nulla-osta del Genio civile sui lavori di manutenzione straordinaria del tetto. L’Ufficio del Genio Civile ordinava quindi la sospensione dei lavori ex art. 97 d.P.R. n. 380/2001, contestando la realizzazione senza autorizzazione sismica e la mancata presentazione dei calcoli statici.
La ricorrente impugnava l’ordine e chiedeva al Comune la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ottenendo l’accertamento della doppia conformità. L’Ufficio del Genio Civile restituiva però il certificato di idoneità sismica senza visto, qualificando l’abuso come ampliamento in sopraelevazione e in superficie del sottotetto, riconducendolo al punto 8.4.3 del D.M. 17 gennaio 2018 e non alla riparazione locale. Avverso tale atto la ricorrente proponeva motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento ex art. 30 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un dato pacifico: le opere realizzate in forza della concessione sono abusive per l’assenza del previo nulla-osta del Genio civile, oggetto di specifica condizione di efficacia indicata nel titolo edilizio. Ne deriva l’inefficacia della concessione e la legittimità dell’ordine di sospensione. Il Collegio precisa che l’art. 90 d.P.R. n. 380/2001 non esonera dal nulla-osta gli interventi che non integrino una sopraelevazione: il terzo motivo del ricorso introduttivo è quindi infondato.
Quanto ai vizi procedimentali, l’omessa indicazione dell’autorità giurisdizionale e del termine per ricorrere non incide sulla legittimità del provvedimento, riflettendosi al più sulla scusabilità dell’errore. Il difetto di comunicazione di avvio del procedimento è poi escluso, trattandosi di procedimento iniziato su istanza di parte. Il Tribunale richiama sul punto TAR Toscana n. 673 del 2006 e TAR Campania n. 1220 del 2017.
Sui motivi aggiunti, il Collegio osserva che la verifica di doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 deve riferirsi anche alle norme sismiche, sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda, richiamando TAR Campania n. 3450 del 2022. La qualificazione dell’intervento ai sensi del punto 8.4.3 del D.M. 17 gennaio 2018 è quindi corretta.
La difesa della ricorrente si fonda su Cons. Stato n. 491 del 2021, secondo cui la variazione di altezza della copertura senza incremento di superficie abitabile non è sopraelevazione. Il Tribunale ritiene quelle conclusioni condivisibili ma non applicabili al caso concreto: a prescindere dalla qualificazione formale, l’opera assume per dimensioni e consistenza la natura di sopraelevazione, alla luce dei parametri di abitabilità per il recupero dei sottotetti previsti dall’art. 18 l.r. Sicilia n. 4/2003 e dall’art. 5 l.r. n. 16/2016. La struttura non è un mero volume tecnico e presenta potenzialmente le caratteristiche dell’abitabilità.
Il Collegio richiama Cons. Stato n. 2563 del 2021: la nozione di sopraelevazione comprende la trasformazione di un piano destinato a locale tecnico in volume abitabile. Richiama altresì Cons. Stato n. 4136 del 2023 sull’esigenza di verificare la capacità della struttura di supportare il nuovo carico. L’aumento delle quote e l’ampliamento in orizzontale e verticale confermano la qualificazione del Genio civile. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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