Opere pertinenziali a raso e assenza di pregiudizio al vincolo paesaggistico (TAR Toscana n. 356 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria consistenti in interventi a raso, privi di strutture in rilevato o comunque direttamente visibili, non integra di per sé pregiudizio alla bellezza d’insieme di un compendio immobiliare sottoposto a vincolo paesaggistico. La valutazione di compatibilità con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale a valenza paesaggistica, espressa in sede di Conferenza Paritetica ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 65/2014 in occasione dell’approvazione della variante urbanistica, non è superabile mediante una doglianza di eccesso di potere che non ne dimostri l’effettiva violazione. La scelta del luogo di realizzazione di opere pertinenziali alla scuola non è sindacabile per illogicità quando le stesse non possano che essere collocate in prossimità dell’edificio scolastico.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare con parco di circa sette ettari, sottoposto a vincolo paesaggistico, impugnava la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 29.04.2020, con la quale il Comune aveva approvato il progetto definitivo per la sistemazione della viabilità prospiciente la nuova scuola secondaria di primo grado e la realizzazione di spazi a parcheggio, nonché la successiva Determinazione n. 233 dell’08.06.2020, di approvazione del progetto esecutivo.
Originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il giudizio veniva riassunto davanti al TAR a seguito dell’opposizione del Comune. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 26/2021. Con un’unica articolata censura il ricorrente deduceva eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza manifesta e difetto di istruttoria, lamentando il contrasto tra il progetto e le prescrizioni del P.I.T. con valenza di piano paesaggistico e la compromissione della bellezza d’insieme del complesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la natura degli interventi: si tratta di opere di urbanizzazione primaria destinate alla viabilità di servizio e a un’area di parcheggio. Su tale qualificazione si fonda il vaglio dei profili di illegittimità dedotti.
Il Tribunale esclude il pregiudizio al compendio vincolato osservando che gli interventi consistono in opere a raso, senza esecuzione di strutture in rilevato o comunque direttamente visibili. È questa la circostanza che, secondo il Collegio, è sufficiente a escludere il venire in essere di un danno alla bellezza d’insieme del bene tutelato.
Sul versante della violazione del P.I.T. e della pretesa illogicità nella scelta dei luoghi, il TAR rileva che sulla delibera consiliare n. 9 del marzo 2015, di approvazione della variante generale al R.U. che contemplava la scuola, si è pronunciata la Conferenza Paritetica ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 65/2014, esprimendo la compatibilità della previsione con il piano paesaggistico. La doglianza non dimostra quindi l’effettiva violazione dello strumento territoriale.
Quanto alla localizzazione, il Collegio reputa la scelta immune dai dedotti profili di eccesso di potere, trattandosi di opere pertinenziali che non potevano che essere realizzate in prossimità della scuola media. Assume rilievo, in senso confermativo, anche il fatto che il ricorrente non abbia impugnato gli atti che avevano consentito di realizzare il plesso scolastico, limitando l’iniziativa ai provvedimenti relativi alle opere secondarie.
L’infondatezza dell’unica censura conduce al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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