Patente nautica del preposto e parità tra impresa individuale e società (TAR Liguria n. 339 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione dei principi di parità di trattamento e di favor partecipationis, la legge di gara che impone all’imprenditore individuale di possedere personalmente la patente nautica per l’esercizio del noleggio di natanti da diporto, mentre per le società consente che il titolo abilitativo sia posseduto da un dipendente o preposto. Il requisito professionale è soddisfatto anche mediante la designazione del soggetto preposto all’attività ai sensi dell’art. 2203 cod. civ., non esigendo la normativa di settore che il titolo insista sul titolare. È parimenti illegittima, perché anticoncorrenziale e illogica, la prescrizione che obbliga il titolare dell’impresa individuale a espletare personalmente il servizio e ad assumere in via esclusiva l’impegno di reperibilità, senza potersi avvalere di dipendenti o collaboratori. La commissione di gara deve possedere adeguata competenza tecnica; la sua composizione è illegittima quando nessun commissario sia esperto delle discipline oggetto di valutazione.

Il Fatto

Un’imprenditrice individuale, titolare di un’impresa di noleggio natanti, ha impugnato con ricorso straordinario gli atti della gara indetta da un Comune ligure per l’assegnazione di dieci posti barca nel porticciolo locale, destinati all’attività di noleggio per il triennio 2023/2025. La ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria perché la commissione ha ravvisato la mancanza della patente nautica in capo alla titolare, la carenza dell’autorizzazione dell’ente parco per operare nell’area marina protetta e l’uso di una fotografia riferita al natante di una concorrente.

Il gravame investiva anche il regolamento del porticciolo approvato dal Consiglio comunale e l’ordinanza sindacale di regolamentazione delle attività marittime. A seguito di opposizione, il ricorso è stato trasposto davanti al TAR. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse verso gli atti regolamentari e contestato la fondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto la parte del primo motivo relativa all’erronea conformazione del bando, che si è riverberata sull’estromissione, e il motivo che investe la determinazione sfavorevole. Le censure sono fondate. La lex specialis esige la patente in capo al titolare dell’impresa individuale, ma ammette che nelle società il titolo sia posseduto da un dipendente. L’art. 5 del D.M. 1° settembre 2021 si limita a richiedere che l’operatore organizzi la navigazione con un conducente abilitato: un’interpretazione coerente consente quindi che il requisito sia soddisfatto dal preposto ai sensi dell’art. 2203 cod. civ. La diversità di trattamento è irragionevole, perché anche la società di persone si fonda su un modello individualistico ed è priva di personalità giuridica separata.

Quanto all’autorizzazione del parco, la ricorrente disponeva di un titolo provvisorio e di un provvedimento cautelare che le consentiva di proseguire l’attività: la contestazione della commissione è formalistica e viola i principi di buona fede. Il rilievo sulla fotografia è manifestamente erroneo, trattandosi di due gozzi distinti, con identiche dimensioni e colori ma motori di potenza diversa.

Sono fondate anche le censure sull’obbligo di esercizio personale del servizio, che risulta anticoncorrenziale e impedisce la turnazione e la sostituzione dei conducenti; sull’esclusività dell’attività di noleggio, non giustificata da ragioni di efficienza; e sull’impegno di reperibilità a carico del solo titolare, non coordinato con il regolamento del porticciolo.

Il Tribunale accoglie poi il motivo sulla composizione della commissione: nessun commissario possedeva specifica competenza tecnica nautica, non essendo sufficiente l’abilitazione alla condotta dei mezzi, specie a fronte del criterio sulle condizioni di conservazione dell’imbarcazione. È invece infondato il motivo sui criteri di punteggio, rimessi all’ampia discrezionalità dell’amministrazione, e sono infondati quelli su nomina e modifica della commissione. Il motivo sulla separazione tra fase di preparazione e valutazione va rivisto alla luce degli artt. 51 e 93 del d.lgs. n. 36/2023.

Le censure avverso il regolamento e l’ordinanza sindacale sono inammissibili per difetto di interesse, non essendo le disposizioni idonee a ledere la posizione dell’impresa. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con annullamento degli atti di gara e dell’esclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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