Obbligo di provvedere in autotutela doverosa sul titolo SCIA (TAR Liguria n. 222 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza del terzo che denunci la falsità della dichiarazione posta a base di una SCIA, la pubblica amministrazione è tenuta a provvedere con atto espresso e motivato sull’annullamento in autotutela. La fattispecie rientra nell’autotutela doverosa di cui all’art. 75, d.P.R. n. 445/2000, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e non richiede i presupposti sostanziali dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990, né il rispetto del termine di dodici mesi. I sopralluoghi e le relazioni endoprocedimentali non suppliscono all’omesso provvedimento espresso, non essendo atti impugnabili in via autonoma. Il giudizio sul silenzio inadempimento è quindi ammissibile e il Comune va condannato a concludere il procedimento.
Il Fatto
La controinteressata è proprietaria di una porzione del piano terreno di un fabbricato in Sanremo, ricadente in area vincolata paesaggisticamente; la residua parte del piano e il primo piano appartengono alla ricorrente. Il 22 giugno 2022 la controinteressata presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 23, d.P.R. n. 380/2001, per la tamponatura del porticato e la realizzazione di due balconi. Seguiva l’autorizzazione paesaggistica semplificata del 3 ottobre 2022.
Con esposti del 28 novembre 2022, del 25 maggio 2023 e del 26 ottobre 2023 la ricorrente denunciava la falsità delle dichiarazioni circa la mancata incidenza dell’intervento su parti comuni, chiedendo l’annullamento in autotutela del titolo. Il Comune eseguiva sopralluoghi e adottava provvedimenti repressivi di opere difformi, ma non si pronunciava sull’istanza di autotutela. La ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 31 c.p.a. per l’accertamento del silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La mera esecuzione di attività materiali, quali i sopralluoghi, non può supplire all’omessa emanazione di un provvedimento espresso. La relazione di sopralluogo è atto endoprocedimentale, non impugnabile in via autonoma, e comunque non chiarisce se la muratura interessata costituisse parte comune dell’edificio.
Quanto al dedotto esaurimento del potere di autotutela per decorso dei dodici mesi, il Tribunale distingue. Il potere di secondo grado sulla SCIA è di norma soggetto ai limiti dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990. Tuttavia, ove si deduca la falsità delle dichiarazioni, opera il paradigma dell’art. 75, d.P.R. n. 445/2000: l’accertata non veridicità comporta la decadenza dai benefici. Si configura così un’ipotesi di autotutela doverosa, forma autonoma e normativamente definita, per la quale non sono richiesti i presupposti sostanziali del citato art. 21-nonies (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2564/2022).
Il Collegio affronta poi il tema della legittimazione del richiedente. In linea generale l’amministrazione non deve risolvere conflitti privatistici sull’assetto proprietario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2397/2018; sez. V, n. 1990/2012). Tuttavia, per l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, il permesso è rilasciato a chi abbia titolo per richiederlo: in caso di opere su parti comuni, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un idoneo titolo di godimento e il consenso dell’altro contitolare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3936/2022). La verifica attiene alla legittimazione, non alla soluzione del conflitto tra privati.
Nei casi di autotutela doverosa sussiste quindi l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del terzo. Il Comune era tenuto ad accertare le circostanze prospettate e a determinarsi con provvedimento espresso e motivato. Il ricorso è pertanto fondato quanto all’inerzia, con condanna a concludere il procedimento entro sessanta giorni. Non si pronunciano invece i presupposti per decidere nel merito dell’istanza, stante la complessità delle valutazioni istruttorie.
Nota della Redazione
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