Opere precarie e temporanee: la destinazione d’uso esclude l’edilizia libera (Cons. Stato n. 2099 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La precarietà costruttiva e l’attitudine alla rimozione non valgono, da sole, a sottrarre un manufatto al regime del permesso di costruire: decisiva è la destinazione dell’opera a soddisfare esigenze non meramente transitorie. Il complesso di interventi che asservisce in modo significativo un’area e la conforma a uso antropico continuativo integra la trasformazione urbanistica rilevante ai sensi dell’art. 134 L.R. Toscana n. 65/2014, anche a prescindere dalla difformità dalle previsioni di piano e senza che ricorra lottizzazione. Il giudice che verifica l’effettiva ricorrenza dei presupposti di quella norma non invade il merito amministrativo, ma esercita il sindacato di legittimità sul provvedimento. Le censure che ripropongono i motivi di primo grado senza criticare la sentenza violano il principio di specificità dei motivi d’appello di cui all’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. e sono inammissibili.

Il Fatto

La società proprietaria di un’area verde nel Comune di Massa, gravata da vincolo idrogeologico e paesaggistico e classificata a rischio idraulico, ha realizzato sull’area una serie di interventi, tutti privi di titolo edilizio: cancelli, pavimentazioni, manufatti metallici intelaiati, una piscina fuori terra con palco, pergole e tettoie, un box, una serra, un servizio igienico, un ricovero per animali e uno stagno.

Con ordinanza n. 562 del 10.09.2018 il Comune ha ingiunto la demolizione della maggior parte delle opere, qualificandole come unico intervento soggetto a permesso di costruire, e ha irrogato una sanzione pecuniaria per la parte residua. La successiva istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica è stata respinta, non rientrando le opere tra quelle ammesse a sanatoria dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Il TAR Toscana ha respinto i ricorsi riuniti e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Quanto all’eccesso di potere giurisdizionale, il TAR non ha invaso il merito: la verifica dell’impatto complessivo delle opere era imposta proprio dalla tipologia delle censure, poiché l’art. 134 L.R. Toscana n. 65/2014 condiziona l’esigenza del permesso alla idoneità degli interventi a incidere sulle risorse essenziali del territorio.

Nel merito la valutazione del primo giudice è condivisa. La destinazione delle opere all’attività del circolo ricreativo insediato sull’area dimostra che esse non soddisfano esigenze transitorie e asserviscono l’intera proprietà, conformandola. La nozione di trasformazione urbanistica non richiede che il territorio divenga inutilizzabile secondo lo strumento di pianificazione né equivale a lottizzazione abusiva, non contestata; rileva la capacità di impatto sul contesto, ormai disseminato di costruzioni. Irrilevante è la presenza di aree libere residue.

Nessuno dei manufatti è riconducibile alle fattispecie tassative di edilizia libera dell’art. 136 L.R. n. 65/2014, né a quelle dell’art. 135. In particolare, per le strutture tipo pergola o tettoia non è provato che sussistano i requisiti delle pergotende di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001. Non è neppure provato che le opere, oltre che amovibili, siano destinate a esigenze temporanee: l’uso continuativo dell’area da parte dell’associazione depone in senso contrario.

Le censure residue sono inammissibili. Esse attaccano il provvedimento e non la sentenza, violando il principio di specificità dei motivi d’appello ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm.. Anche qualificandole come motivi di primo grado non esaminati e riproposti, non potrebbero trovare ingresso, stante l’infondatezza degli unici due motivi effettivamente rivolti contro la decisione appellata. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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