Acquisizione sanante e contestazione dell’indennizzo: giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 2093 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Consiglio comunale dispone l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 costituisce provvedimento definitivo e non atto endoprocedimentale, anche quando contestualmente demandi al dirigente l’adozione degli atti esecutivi e il pagamento dell’indennizzo. Ove il ricorrente contesti esclusivamente la quantificazione dell’indennizzo, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale va proposta l’opposizione alla stima. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado che abbia diversamente statuito.
Il Fatto
Il Comune di Cerignola, all’esito di un procedimento espropriativo interessato da plurime decisioni del giudice ordinario, del TAR Puglia e del Consiglio di Stato, adottava una delibera consiliare recante lo stanziamento delle somme per la definizione del procedimento di acquisizione sanante e il contestuale mandato al dirigente per gli adempimenti successivi. Seguiva una nota dirigenziale di riscontro all’atto di diffida dei proprietari.
I proprietari impugnavano tali atti davanti al TAR Puglia, contestando esclusivamente la quantificazione dell’indennizzo e deducendo che la somma impegnata non teneva conto del valore venale già accertato con provvedimento della Corte di Appello di Bari, né dell’indennizzo per il periodo di occupazione illegittima. Il TAR accoglieva il ricorso e condannava il Comune a concludere il procedimento secondo le indicazioni della sentenza. Il Comune proponeva appello, riproponendo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione degli atti impugnati. La delibera consiliare, pur formulata in modo non del tutto chiaro, deve essere ricondotta allo schema dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Risulta dirimente che il Consiglio comunale, unico organo competente, abbia espressamente deliberato di acquisire l’area al patrimonio comunale mediante la procedura di acquisizione sanante, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge.
La natura provvedimentale non viene meno per il fatto che sia stato contestualmente conferito mandato al dirigente per le operazioni successive, incluso il pagamento dell’indennizzo. La nota dirigenziale di riscontro alla diffida integra un mero atto interlocutorio, come confermato dalla successiva determinazione recante l’impegno alla liquidazione della somma dovuta. La Corte respinge dunque la tesi dell’atto endoprocedimentale e la conseguente eccezione di inammissibilità per difetto di interesse.
Accertata la natura dell’atto, il Collegio rileva che gli appellati hanno prospettato esclusivamente contestazioni afferenti all’indennità dovuta ai sensi della medesima disposizione. Essi hanno già adito la Corte di Appello di Bari proponendo la relativa opposizione alla stima, secondo il modulo processuale previsto per la determinazione dell’indennizzo.
Ne deriva che la cognizione della controversia appartiene al giudice ordinario. Il ricorso di primo grado è pertanto inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione, e la sentenza appellata va annullata. La Corte richiama l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 15343 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 20691 del 2021), indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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