L’ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede motivazione sull’interesse pubblico (TAR Lombardia n. 3784 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato per opere eseguite in difformità dal titolo edilizio costituisce atto dovuto e vincolato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, senza che il tempo necessario al completamento dei lavori in fieri possa inibire il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione. La legittimità del provvedimento si misura esclusivamente sullo stato di fatto accertato in sede di sopralluogo e sul raffronto con i titoli abilitanti, restando irrilevanti le finalità perseguite dal privato e le sue dichiarazioni di future modifiche. Grava sul privato che ha eseguito opere difformi l’onere di provare la natura tecnica o pertinenziale dei volumi contestati, secondo il principio di vicinanza alla fonte della prova. L’ordine di demolizione non necessita di alcuna motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure quando interviene a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Il Fatto

Il proprietario di un edificio residenziale, nell’eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia assentito con permesso di costruire e oggetto di variante mediante SCIA, realizza opere che l’amministrazione comunale qualifica come variazioni essenziali dei titoli abilitanti, ai sensi degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 54 L.R. Lombardia n. 12/2005. A seguito di sopralluogo, il Comune ordina la demolizione e la riduzione in pristino degli aumenti volumetrici, dell’ampliamento del corpo autorimessa, del sopralzo dell’altezza del fabbricato a confine e delle modifiche di sagoma e prospetti.

Il ricorrente impugna l’ordinanza deducendo l’omesso completamento delle opere, la natura tecnica o pertinenziale di alcuni volumi, l’insussistenza delle variazioni essenziali e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico. Il Comune si costituisce chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, rileva che al momento del sopralluogo esistevano opere non corrispondenti ai titoli in termini qualificati e quantificati come essenziali. In tale presupposto fattuale, l’adozione dell’ordinanza è atto dovuto e vincolato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Nessuna norma inibisce il potere sanzionatorio per il tempo necessario al completamento di lavori in fieri.

Il precedente invocato dal ricorrente (Cons. Stato n. 4287 del 2015) è dichiarato inconferente, perché riferito al condono edilizio e non alla demolizione: il condono riguarda immobili “ultimati”, mentre la demolizione è imposta per interventi difformi “eseguiti”, cioè realizzati anche se non ultimati.

Sulla natura tecnica o pertinenziale dei volumi, il Collegio afferma che il privato che ha eseguito opere difformi ha l’onere di provarne il carattere non volumetrico, secondo il principio di vicinanza alla fonte della prova (TAR Campania n. 1595 del 2024; Cons. Stato n. 10516 del 2023). L’onere non è assolto, essendosi il ricorrente limitato a mere affermazioni. In ogni caso, lo scomputo dei volumi tecnici nei limiti del 5% previsto dalle NTA del PGT lascerebbe l’abuso superiore al parametro dell’art. 54 L.R. n. 12/2005.

Il secondo motivo è infondato perché l’ordinanza si fonda sullo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo, non sui progetti futuri che il privato affermi di voler intraprendere. Il terzo motivo è infondato: ai fini dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 rileva unicamente lo stato di fatto rispetto ai titoli, indipendentemente dalle finalità di efficientamento energetico o dalla possibile deroga alle altezze, materia sottratta al giudice in forza del principio di separazione dei poteri.

Il quarto motivo è infine palesemente infondato: l’ordine di demolizione non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, neppure se interviene a distanza di tempo (Cons. Stato n. 7987 del 2023; Cons. Stato n. 3662 del 2024). Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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