Opposizione del coerede alla liquidazione pro quota e poteri dell’Arbitro Bancario (ABF Collegio di Palermo n. 2222 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ciascun coerede può chiedere all’intermediario la riscossione dell’intero credito ereditario, senza che ciò comporti un litisconsorzio necessario con gli altri coeredi, e il pagamento eseguito in favore di uno di essi ha efficacia liberatoria verso gli altri. Tale regola non opera quando un altro coerede abbia proposto formale opposizione alla liquidazione: in tal caso l’intermediario legittimamente rifiuta la liquidazione disgiunta pro quota. La cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario resta circoscritta al sindacato sulla legittimità della condotta dell’intermediario ed esclude le questioni relative ai rapporti interni tra coeredi, rimesse all’autorità giudiziaria.
Il Fatto
La ricorrente principale e l’aderente al ricorso, succedute ab intestato a un loro congiunto insieme ad altri due fratelli rimasti estranei al procedimento, chiedono la liquidazione della propria quota ereditaria relativa a un rapporto di conto corrente acceso presso l’intermediario convenuto. L’intermediario rifiuta la liquidazione, deducendo l’opposizione di una delle coeredi.
Insoddisfatta dell’esito del reclamo, parte ricorrente adisce l’Arbitro Bancario Finanziario, sostenendo che le pretese della coerede opponente costituiscano una mera ripicca familiare e non possano impedire la riscossione delle quote spettanti agli altri eredi. L’intermediario si costituisce chiedendo il rigetto, richiamando il proprio obbligo di operare secondo correttezza e buona fede a tutela di tutti gli eredi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da una delimitazione preliminare del proprio perimetro cognitivo. Ai sensi delle Disposizioni ABF, Sezione I, 4 e dell’art. 1, lett. b) della Deliberazione CICR n. 275/2008, la cognizione è limitata al sindacato sulla legittimità della condotta dell’intermediario. Restano estranee le valutazioni sulla fondatezza delle rispettive pretese successorie, che attengono ai rapporti interni tra coeredi.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento condiviso secondo cui ogni coerede può agire per la riscossione dell’intero credito, con efficacia liberatoria del pagamento verso gli altri. Il principio è ricondotto al Collegio di Coordinamento n. 27252 del 27.12.2018 e alla Cass. Sez. Un. n. 24657 del 28.11.2007. Tale regola cade però in presenza di una formale opposizione di altro coerede, come confermato dai richiami al Collegio di Palermo n. 8742/2023, al Collegio di Roma n. 7176/2022 e al Collegio di Napoli n. 10904/2022.
Il Collegio rileva un profilo critico nella condotta dell’intermediario: il testo dell’opposizione non è mai stato esibito alla parte ricorrente, e tale rifiuto è considerato illegittimo, perché l’opposizione costituisce la condizione ostativa all’accoglimento della domanda e le ragioni di privacy non erano opponibili ai ricorrenti, incidendo sui loro diritti.
Tale illegittimità è tuttavia ritenuta irrilevante per due ordini di ragioni. Anzitutto, parte ricorrente non ha chiesto l’esibizione del documento né il risarcimento del danno. In secondo luogo, con rilievo assorbente, l’esistenza dell’opposizione è confermata dalla stessa parte ricorrente in narrativa. Essendovi prova dell’avvenuta opposizione, la domanda non può che essere rigettata, restando superfluo integrare l’istruttoria.
Il Collegio precisa che parte ricorrente potrà adire l’autorità giudiziaria per far accertare, in contraddittorio con la coerede opponente, la legittimità delle proprie pretese. Ogni altra domanda o eccezione resta assorbita.
Nota della Redazione
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