Opposizione a decreto ingiuntivo e inesistenza della notifica nulla (Cass. civ. Sez. II n. 694 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione priva degli elementi costitutivi essenziali, tali da rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, è inesistente e non nulla; rientra nella categoria della nullità ogni altra difformità dal modello legale. È inesistente, in particolare, la notifica restituita puramente e semplicemente al mittente, perché meramente tentata ma non compiuta, e dunque omessa. Il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione della notifica come inesistente deve riprodurre in modo circostanziato il contenuto della relata di notifica e segnalarne la presenza negli atti di merito, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza. La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica di abuso del processo, con condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un compenso professionale. L’ingiunto propose opposizione, ma l’atto fu consegnato all’ufficio postale dopo il decorso del termine di quaranta giorni e giunse a destinazione solo successivamente. Il giudice di pace dichiarò l’opposizione inammissibile; il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1411/2021, rigettò l’appello, escludendo anche l’invocabilità dell’opposizione tardiva poiché era maturato il termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento.

L’ingiunto ricorse per cassazione con due motivi, dolendosi del mancato esame di una prima notifica del 16 aprile 2018, non giunta a destinazione per un errore materiale nell’indicazione dell’indirizzo, e dell’omessa pronuncia sulla sua domanda di nullità con sanatoria per raggiungimento dello scopo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha affrontato la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016. Secondo tale indirizzo, l’inesistenza è configurabile, oltre che per la totale mancanza materiale dell’atto, solo quando venga posta in essere un’attività priva dei suoi elementi costitutivi essenziali, idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Ogni altra difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità. La notifica restituita puramente e semplicemente al mittente deve reputarsi meramente tentata ma non compiuta, e quindi omessa. Nella specie il ricorrente non ha però indicato in modo circostanziato il contenuto della relata di notifica.

Il Collegio ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Esso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma esige che nel ricorso sia puntualmente riprodotto il contenuto degli atti richiamati e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022.

In mancanza di tali indicazioni, il ricorrente non ha fornito gli elementi richiesti per dimostrare l’esistenza di un atto qualificabile come notificazione, seppure nulla. Il ricorso non evidenzia l’esito effettivo della prima notifica e neppure la memoria illustrativa offre argomenti ulteriori.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., ravvisando un’ipotesi di abuso del processo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 27433 del 2023 e n. 28540 del 2023, con condanna a somma ulteriore e a favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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