Opposizione alla stima: il termine decorre dalla notifica del decreto o della stima successiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 12529 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’opposizione alla stima è soggetta al termine perentorio di trenta giorni, a pena di inammissibilità, che decorre dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima è successiva al decreto. Il diverso termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, previsto dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, ha natura dilatoria e funzione acceleratoria, sicché la sua scadenza non condiziona la proponibilità dell’opposizione. L’azione può essere altresì proposta prima della scadenza di tale termine, purché sia già intervenuto il decreto di esproprio. La decadenza opera solo dalla notifica della stima definitiva successiva all’atto ablatorio.
Il Fatto
In un procedimento di espropriazione per la realizzazione di un’opera pubblica, il comune aveva occupato d’urgenza e poi espropriato terreni agricoli di proprietà dei ricorrenti, che non avevano accettato l’indennità provvisoria. La Commissione provinciale aveva quindi quantificato l’indennità definitiva, e il comune aveva proposto opposizione alla stima dopo la notifica della relazione peritale, avvenuta successivamente all’emanazione del decreto di esproprio. La corte d’appello aveva accolto l’opposizione, rideterminando l’indennità, e i proprietari espropriati avevano impugnato la decisione in cassazione con plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, soffermandosi in particolare sulla questione della tempestività dell’opposizione alla stima proposta dall’ente espropriante. I ricorrenti sostenevano che il termine di trenta giorni dovesse decorrere dalla comunicazione del deposito della relazione peritale, avvenuta prima dell’emanazione del decreto di esproprio. La Corte ha invece chiarito che l’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, nel prevedere il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito, fissa un termine di natura dilatoria, finalizzato a consentire alle parti di prendere visione della stima e di decidere se accettarla od opporvisi. Detto termine non è quindi perentorio e non è quello da considerare ai fini della decadenza.
Il termine perentorio, la cui decorrenza è disciplinata dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 (norma che ricalca il previgente art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001), è invece di trenta giorni e decorre dalla notifica del decreto di esproprio o, se successiva, dalla notifica della stima peritale. Nel caso di specie, la stima definitiva era stata notificata al comune successivamente al decreto di esproprio, con la conseguenza che l’opposizione proposta entro trenta giorni da tale notifica doveva ritenersi tempestiva. La Corte ha precisato che il legislatore considera fisiologica l’ipotesi in cui il decreto di esproprio segue la sola offerta dell’indennità provvisoria, mentre è eccezionale il caso in cui la stima definitiva sia determinata prima dell’atto ablatorio, ma in entrambe le evenienze la tutela giurisdizionale presuppone la pronuncia del decreto di esproprio.
Con riferimento agli altri motivi di ricorso, la Corte ne ha dichiarato l’infondatezza o l’inammissibilità. In particolare, ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale circa la natura agricola dei terreni, evidenziando come i vincoli preordinati all’esproprio non influiscano sulla qualificazione dell’area, che deve essere effettuata in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’espropriazione, distinguendo tra vincoli conformativi ed espropriativi. Ha inoltre rilevato la mancanza di autosufficienza di numerosi motivi, per l’omessa trascrizione dei documenti posti a fondamento delle censure, e l’inammissibilità delle richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha infine rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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