Onere istruttorio del responsabile del procedimento e diniego di permesso di costruire (TAR Liguria n. 378 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento è tenuto ad accertare d’ufficio, per quanto possibile, la realtà dei fatti e la consistenza degli atti sottoposti alla sua attenzione. Ove gli elementi forniti dall’interessato non assolvano l’onere probatorio sulla consistenza volumetrica del manufatto da ricostruire, o risultino incongrui, spetta all’Amministrazione ogni ulteriore verifica, ivi compresa l’acquisizione delle risultanze di procedimenti oggettivamente connessi, anche se provenienti da un terzo e recepite con apposito provvedimento. Il diniego di permesso di costruire che si fondi su tali dati non è affetto da difetto di istruttoria. L’onere di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non impone che il provvedimento finale confuti analiticamente tutte le osservazioni della parte privata, essendo sufficiente che la motivazione dimostri che l’Amministrazione ne ha tenuto conto.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un terreno nel Comune di Ventimiglia sul quale insisteva un edificio a destinazione industriale, denominato “Torre di Palma”, demolito in ottemperanza a un’ordinanza sindacale contingibile e urgente. Una porzione del fabbricato apparteneva a due dei ricorrenti; la restante parte era di proprietà di una società che, previa autorizzazione, ha demolito l’intero manufatto.
Con istanza del 30 gennaio 2023 l’usufruttuario ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per la ricostruzione in situ della porzione di sua spettanza, applicando l’incremento volumetrico del 35% previsto dall’art. 7 della l.r. Liguria n. 49/2009. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo che il progetto considerasse “un volume esistente ipotetico di gran lunga maggiore” rispetto a quello reale. Gli interessati hanno impugnato il diniego davanti al TAR Liguria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita impugnazione di una sola delle due ragioni del diniego. La seconda precisazione contenuta nel provvedimento non integra autonoma motivazione, ma una semplice confutazione degli elementi forniti dai privati in fase endoprocedimentale. L’unica ragione ostativa concerne l’erronea indicazione progettuale del volume.
Nel merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente. I ricorrenti contestano l’uso della relazione tecnica allegata all’istanza di riqualificazione presentata da un terzo, elemento a loro avviso estraneo al procedimento e privo di valore probatorio. Il TAR non condivide tale prospettazione: l’art. 6 della legge n. 241 del 1990 impone al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio la realtà dei fatti, sicché, una volta dubitato della volumetria dichiarata, l’Amministrazione ha legittimamente valorizzato le risultanze acquisite in un procedimento connesso e recepite con apposito provvedimento.
Il dato desunto da tale documentazione — cinque volte inferiore a quello indicato dai ricorrenti — è ritenuto rispondente a canoni di veridicità, perché calcolato su apposito rilievo topografico e altimetrico. Il Collegio osserva che nessun interesse avrebbe indotto il terzo a dichiarare una volumetria inferiore a quella reale. Per contro, i dati dei ricorrenti si fondano su un elemento parziale e risalente, la superficie risultante da una nota di trascrizione del 1953, e la stessa relazione integrativa ha rideterminato il volume in misura superiore a quella iniziale.
È infondato anche il terzo motivo. La motivazione dell’atto dimostra che l’Amministrazione ha esaminato gli ulteriori elementi documentali dei privati, giudicandoli inidonei a mutare l’esito. Secondo l’orientamento consolidato, l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non richiede la puntuale confutazione di ogni osservazione, essendo sufficiente che il provvedimento ne dimostri la considerazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.