Reiterazione dell’istanza di sanatoria paesaggistica e limiti al riesame (TAR Sicilia n. 2550 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della compatibilità paesaggistica, ove non impugnato, si consolida e preclude la riapertura del procedimento, salvo che l’Amministrazione decida discrezionalmente di procedere in autotutela. La reiterazione dell’istanza di sanatoria è ammissibile solo ove consista nell’apporto di elementi significativamente innovativi, idonei a rimettere in discussione il contenuto del provvedimento già reso. In presenza di un quid novi l’Amministrazione è tenuta a una nuova istruttoria; in sua assenza può adottare un provvedimento meramente confermativo. La verifica dell’incidenza degli elementi prodotti è rimessa al giudice, che ne accerta l’idoneità sostanziale e non la mera diversità formale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica nell’ambito di una procedura di condono edilizio relativa a un immobile. In esito a una prima istanza la Soprintendenza aveva espresso parere negativo, rilevando la carenza documentale e l’assenza di chiarimenti in ordine agli aumenti di superfici o volumi realizzati. Detto diniego non è stato impugnato ed è divenuto definitivo.
L’interessato ha quindi presentato una seconda istanza, corredata da rappresentazioni grafiche, documentazione fotografica e una relazione tecnica. L’Amministrazione l’ha dichiarata improcedibile con il provvedimento n. 2024-1789 del 10.01.2024, sull’assunto che il parere reso costituisse atto unico non reiterabile. Il ricorrente ha impugnato tale atto, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, deducendo l’erroneo ricorso alla procedura semplificata e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il primo diniego è stato determinato dalla carenza documentale dell’istanza, avendo l’istante omesso di produrre la concessione edilizia e i chiarimenti necessari sugli aumenti di superfici o volumi. Il provvedimento, di natura co-decisoria, è divenuto definitivo.
Su un piano generale il Tribunale afferma che il provvedimento divenuto definitivo non può essere rimesso in discussione, salvo che l’Amministrazione non decida discrezionalmente di procedervi in autotutela, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 3038 del 2025 e Sez. V, n. 1850 del 2025. Alla definitività si ricollega l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, dovendosi escludere che il privato possa senza limiti riavviare il medesimo procedimento già concluso.
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui la reiterazione incontra il limite del precedente diniego non impugnato, con possibilità di provvedimento meramente confermativo, mentre in presenza di un quid novi sorge l’obbligo di riesame (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7767 del 2023). Nel caso concreto l’Amministrazione ha esaminato la documentazione e ha ritenuto non riscontrabili elementi di novità, non essendo neppure desumibili dalla produzione in seconda istanza gli incrementi di superficie o volume rispetto alla concessione edilizia. La reiterazione non è quindi ammissibile, poiché priva di elementi significativamente innovativi, con salvezza delle esigenze di economicità dell’azione amministrativa.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della novità della questione decisa.
Nota della Redazione
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