Parco dell’Etna, zona C e silenzio-assenso: limiti alla sanatoria (C.G.A.R.S. n. 49 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio-assenso relativo al nulla osta di cui all’art. 24 l.r. Sicilia n. 37/1985, l’istituto non opera: la disciplina di specie per parchi e riserve non è riconducibile all’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003, né alla salvezza dell’art. 13 l. n. 394/1991 evocata dall’Adunanza plenaria. A seguito dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 e della lettura datane dalla Corte cost. n. 155 del 2021, il meccanismo è comunque escluso in materia paesaggistica nell’ordinamento siciliano. Quanto al merito, nelle zone C del parco non sussiste ex lege un vincolo di inedificabilità assoluta, ma solo limitazioni di destinazione, potendo il piano territoriale apporre ulteriori aree inedificabili. Il parere del CTS costituisce atto consultivo e non fonda autonomamente il diniego di sanatoria, che impone all’Amministrazione una valutazione discrezionale sul vincolo relativo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Presidente dell’Ente Parco dell’Etna il nulla osta ai fini della sanatoria del secondo condono edilizio del 1994, per un fabbricato realizzato in agro di Pedara. L’istanza veniva rigettata con provvedimento del 19 maggio 2004, sul presupposto che l’abuso ricadesse in zona C del parco e che la superficie minima del lotto dovesse essere pari a mq. 10.000 secondo il parere del CTS n. 2 del 1993.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso: mancava la prova del completamento dell’abuso entro il marzo 1987, non si era formato il silenzio-assenso e le opere non rientravano tra quelle eccezionalmente ammesse. Il ricorrente proponeva appello, riproponendo le censure di prime cure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sull’avvenuta formazione del silenzio-assenso e lo ritiene infondato. L’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003 prevede l’istituto solo per gli enti di tutela richiamati dall’art. 23 l.r. n. 37/1985, non anche per il nulla osta dell’art. 24, che ha disciplina di specie per parchi e riserve.

Non soccorre il richiamo all’Adunanza plenaria n. 17 del 2016: quella pronuncia salvaguarda una norma nazionale che espressamente configurava il silenzio-assenso, laddove la disposizione regionale non lo prevede. La Corte cost. n. 155 del 2021, con interpretazione di rigetto, ha poi chiarito che nell’ordinamento siciliano opera l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990, che esclude il meccanismo in materia paesaggistica, con effetto abrogativo delle disposizioni regionali difformi, come confermato dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio.

Passando al merito, la Corte ritiene fondate le doglianze sui due presupposti del diniego. Quanto alla inedificabilità assoluta in zona C, l’art. 8 l.r. n. 98/1981 articola il parco in zone e, per la zona C, ammette costruzioni e trasformazioni rivolte alla valorizzazione dei fini istitutivi. L’art. 18, comma 2, menziona le aree di inedificabilità assoluta anche fuori dalla zona A: ciò lascia intendere che, al di fuori di questa, il vincolo assoluto non sussista per legge, ma possa essere apposto dal piano territoriale.

Il Collegio, pur non escludendo diverse conclusioni per la zona B, nega che un vincolo assoluto ex lege sia ravvisabile per la zona C, poiché l’art. 8 pone solo limitazioni di destinazione. Il decreto istitutivo del 1987 richiama tali permissioni e vieta le nuove costruzioni «ad eccezione di quelle consentite». Il parere del CTS n. 2 del 1993 sulla superficie minima, infine, è atto consultivo e non può fondare autonomamente il provvedimento.

L’Amministrazione, dinanzi a un vincolo relativo, si è dunque sottratta alla doverosa valutazione, pur ampiamente discrezionale, sulla sanabilità dell’abuso a mente degli artt. 23, comma 10, e 24 l.r. n. 37/1985. L’appello è accolto nei limiti della motivazione, con salvezza di ulteriori provvedimenti, e le spese del doppio grado sono compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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