Opposizione di terzo inammissibile se la sentenza non reca pregiudizio concreto (TAR Lazio n. 15657 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo di cui all’art. 108 c.p.a. è ammissibile solo quando la sentenza, pronunciata tra altri soggetti, reca al terzo un pregiudizio concreto ai suoi diritti o interessi legittimi. Il pregiudizio va accertato in concreto, valutando il contenuto specifico della decisione censurata. Non è legittimato all’opposizione il terzo che, pur non evocato in giudizio, non subisca alcuna lesione dalla sentenza. La sentenza che ordina l’accesso agli atti previo oscuramento dei dati riservati e impone all’amministrazione di coinvolgere i controinteressati e verificare i loro interessi non pregiudica la posizione di costoro, poiché lascia integro il potere valutativo in ordine all’ostensione.

Il Fatto

Un’associazione ha chiesto a una società pubblica di export credit l’accesso a informazioni e documenti ambientali relativi a due progetti di produzione e commercializzazione di gas naturale. Esperito senza esito il procedimento, l’associazione ha proposto ricorso avverso il silenzio-diniego. Il TAR ha accolto la domanda con sentenza confermata in appello.

In sede di ottemperanza il Commissario ad acta ha negato l’accesso, ravvisando un pregiudizio per la riservatezza e per le relazioni internazionali. Respinto il reclamo, una banca estera, destinataria di parte della documentazione, ha proposto opposizione di terzo assumendo di essere controinteressata pretermessa. Il Consiglio di Stato ha sospeso l’appello sull’opposizione, ritenendola pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’istituto, ricondotto all’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. e non al rimedio oppositivo invocato dall’opponente. La norma consente al terzo di opporsi alla sentenza pronunciata tra altri soggetti, anche passata in giudicato, quando questa pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. Il rimedio mira a eliminare il nocumento che la decisione arreca a chi non ha rivestito la qualità di parte, ma avrebbe dovuto partecipare al giudizio.

Da qui il passaggio centrale: la valutazione del pregiudizio non può che avvenire in concreto, esaminando il contenuto specifico della sentenza censurata. Il Collegio ritiene assorbite le eccezioni sulle modalità di introduzione del ricorso, compresa la tempestività, perché l’opposizione è comunque inammissibile e infondata nel merito.

La sentenza opposta aveva ordinato alla società di consentire l’accesso previo oscuramento delle parti e dei contenuti idonei a ledere la riservatezza dei dati personali, e aveva assegnato un termine per adempiere anche coinvolgendo i soggetti i cui interessi potessero essere compromessi dall’ostensione. Il vincolo conformativo, dunque, non imponeva la divulgazione indiscriminata, ma imponeva la ponderazione degli interessi dei controinteressati. Su questa base il Commissario ha svolto l’istruttoria e ha negato l’accesso per il pregiudizio alla riservatezza e alle relazioni internazionali ex art. 5, comma 2, lett. b) e d), d.lgs. n. 195/2005.

Il giudizio sfociato nella sentenza opposta riguarda quindi un segmento procedimentale antecedente rispetto a quello in cui si colloca l’interesse dell’opponente. La decisione lascia integro il potere dell’amministrazione di valutare l’ostensione, come riconosciuto dalla precedente pronuncia della Sezione sul reclamo, che aveva chiarito come il Commissario, all’esito del coinvolgimento dei controinteressati, avesse legittimamente esteso la valutazione a profili mai prima eccepiti.

Ne deriva che l’opposizione è inammissibile e, in ogni caso, infondata, difettando i presupposti dell’art. 108 c.p.a.. Le spese sono liquidate secondo soccombenza a favore dell’associazione e della società, e compensate con le altre parti stante l’esiguità delle difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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