Opposizione di terzo avverso sentenza sul silenzio: onere e legittimazione (TAR Calabria n. 1447 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’opposizione di terzo ordinaria è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni, che decorre non già dalla notificazione della sentenza ritenuta pregiudizievole, bensì dal giorno in cui l’opponente ne ha avuto piena conoscenza dell’esistenza e della portata lesiva. La legittimazione a proporre opposizione presuppone la titolarità di una situazione giuridica soggettiva autonoma e incompatibile con quella accertata in sentenza; è esclusa in capo a chi vanti un interesse di mero fatto. Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento non sussistono di regola controinteressati in senso proprio, poiché il vantaggio del terzo connesso all’inerzia dell’amministrazione costituisce un vantaggio di mero fatto. Il Comune, coinvolto nella sola Conferenza di servizi per l’AIA senza funzione di co-decisione, non è parte necessaria del giudizio sul silenzio della Regione.
Il Fatto
Il Comune di Tortora propone opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. avverso la sentenza con cui il TAR Calabria, in accoglimento del ricorso della società titolare dell’impianto di trattamento rifiuti sito nel proprio territorio, aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA. L’opponente chiede la declaratoria di inefficacia e la riforma della pronuncia, nonché l’accertamento della nullità degli atti dipendenti, tra cui la sentenza di ottemperanza che aveva nominato il Commissario ad acta e il decreto commissariale di rinnovo dell’autorizzazione.
Il Comune deduce di non aver mai ricevuto la notifica della sentenza e di essere titolare di una posizione differenziata, essendo l’impianto collocato sul proprio territorio. La società si costituisce eccependo la tardività dell’opposizione e il difetto di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le due eccezioni e le ritiene entrambe fondate. Quanto al termine, richiama l’orientamento secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, l’opposizione di terzo resta soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dalla piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole e non dalla sua notificazione.
La società produce una nota del Comune del 4.8.2023, oggetto di articolo di stampa, con cui il Sindaco sollecitava l’attenzione delle autorità regionali e parlamentari sulla vicenda, richiamando espressamente la sentenza che aveva fissato il termine per la conclusione del procedimento e la successiva pronuncia di nomina del Commissario. Un’ulteriore nota del 22.9.2023 richiama nell’oggetto la sentenza di nomina. Da tali documenti, non contestati quanto a genuinità, il Collegio desume la piena conoscenza delle pronunce già dal 4.8.2023, o al più dal 22.9.2023 per la seconda. L’opposizione, notificata il 18.12.2023, è pertanto tardiva, risultando irrilevante la mancata notificazione al Comune, che non era parte della controversia.
È fondata anche l’eccezione di difetto di legittimazione. L’opposizione presuppone la lesione di una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella accertata in sentenza, non essendo sufficiente un interesse di mero fatto. Il giudizio concluso con la sentenza opposta aveva ad oggetto il solo silenzio della Regione sull’istanza di riesame dell’AIA, rispetto alla quale l’autorità procedente è unicamente la Regione, mentre il Comune non vanta alcun potere di veto.
Il Comune, pur legittimato a partecipare alla Conferenza di servizi, non è qualificabile come controinteressato nel giudizio avverso il silenzio. Nel giudizio sul silenzio-inadempimento, infatti, difettano di regola controinteressati formali, poiché il vantaggio del terzo connesso all’inerzia costituisce un vantaggio di mero fatto, destinato ad assumere rilevanza solo con l’adozione del provvedimento concretamente lesivo. La sentenza opposta si limita ad affermare l’obbligo di provvedere, senza prefigurarne l’esito, e non determina alcuna lesione attuale della posizione dell’ente locale.
Le ulteriori censure del Comune, relative alla scadenza dell’AIA e all’assenza dell’obbligo di provvedere, attengono al merito della decisione amministrativa e non alla sussistenza dell’obbligo in sé. L’opposizione è quindi dichiarata inammissibile, con condanna alle spese in favore della società e compensazione verso la Regione, difesasi formalmente.
Nota della Redazione
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